Il tuo diritto d'autore

La musica, il cinema, il teatro, le opere radiotelevisive, la lirica, la letteratura e le arti figurative: tutte le opere nascono da un’idea, dall’ ispirazione, dalla creatività, che la legge tutela attraverso il diritto d’autore.

Le opere dell’ingegno sono espressione di un lavoro intellettuale a cui la legge, al pari di ogni altro lavoro, assicura il giusto compenso, proteggendo la nascita e la vita di tali opere.

Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento.

La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche) prevede, inoltre, un’altra categoria di diritti: i diritti connessi, e cioè i diritti che la legge riconosce ad altri soggetti in qualche modo collegati all’autore dell’opera (come, ad esempio, gli artisti interpreti).

Esistono due tipi di diritti d’autore: diritti patrimoniali e diritti morali.

 

Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, di autorizzarne ogni tipo di diffusione in pubblico – riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione – e di percepirne i relativi compensi.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, trasferibili a terzi e hanno un limite temporale: durano, infatti, per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (in caso di opera con più autori, va presa a riferimento la scomparsa dell’ultimo di essi). Trascorso tale periodo, l’opera cade in pubblico dominio ed è utilizzabile in modo libero.

I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti: sono quindi esercitabili separatamente o congiuntamente. Inoltre, possono avere ad oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti.

Conoscili uno per uno, più da vicino:

L’autore ha il diritto esclusivo di presentare la sua opera al pubblico: è suo diritto, quindi, autorizzare e percepire un compenso per l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione delle sue opere nell’ambito di uno spettacolo in presenza del pubblico*.

Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di fruizione diretta da parte del pubblico, con interpretazione dal vivo dell’autore, come nei concerti o negli spettacoli teatrali o con esecuzioni e rappresentazioni attraverso la radio, la televisione, la riproduzione fonografica e così via.

Quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o degli istituti di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro, non c’è bisogno di autorizzazione**.

Allo stesso modo, non è considerata “pubblica” la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di biblioteche, musei e archivi pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa tra SIAE e il Ministero della Cultura***.  

Se invece l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico avvengono nei centri o negli istituti di assistenza formalmente istituiti o nelle sedi delle organizzazioni di volontariato, purché destinate ai soci ed invitati effettuate senza scopo di lucro, l’autore ha diritto a un compenso ridotto****. 
 

* art.15, L. 633/1941
** art.15, c. 2, L. 633/1941
***art.15, c. 3, L. 633/1941
**** art.15-bis, L. 633/1941

Il diritto di comunicazione al pubblico è il diritto esclusivo dell’autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera con l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza* come la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione.

Oltre a questo tipo di comunicazione, organizzata per tempi e luoghi, come nel caso di programmi tv o radio, la legge prevede anche la “messa a disposizione dell’opera, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”, e cioè la diffusione delle opere su internet.

Per queste tipologie e per ogni altra tipologia di diffusione è quindi necessaria l’autorizzazione degli autori e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera.


* art. 16, L. 633/1941

Il diritto di pubblicazione è il diritto esclusivo dell’autore di portare la sua opera, per la prima volta, alla conoscenza del pubblico*.  

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione**.


* art. 12, c. 1, L. 633/1941
** art. 12, c. 3, L. 633/1941

Il diritto di riproduzione è il diritto esclusivo dell’autore di riprodurre l’opera.  
Questo diritto riguarda, in particolare, la moltiplicazione in copie dell’opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione*.  

Nel settore letterario è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per l’uso personale dei lettori, effettuata con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione in pubblico dell’opera**.

È inoltre consentita la fotocopia di opere protette – effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo - per uso personale e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità***, in cambio di un compenso destinato agli autori (“diritto di reprografia”) da parte dei responsabili dei centri di riproduzione.

In ogni caso è esclusa ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.

Nel settore fono-videografico è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (è la cosiddetta copia privata: leggi qui per saperne di più).

Scopri come SIAE tutela il diritto di reprografia.


* art. 13, L. 633/1941
** art. 68, c. 1, L. 633/1941
*** art. 68, c. 3, L. 633/1941

È il diritto esclusivo dell’autore di trasformare le opere espresse in forma orale in una forma scritta, o di riprodurle* a mezzo stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e altri mezzi di riproduzione.


* art. 14, L. 633/1941

Il diritto di elaborazione* è il diritto esclusivo dell’autore sulla modifica o trasformazione di un’opera: qualsiasi modificazione o trasformazione di un’opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambino la struttura o la forma, deve essere autorizzata dall’autore dell’opera.

Questo diritto riguarda, in particolare, le traduzioni, le trasformazioni dell’opera in un’altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi.

Un caso classico di elaborazione è, ad esempio, quello della trasposizione di un romanzo o di un’opera in sceneggiature teatrali o cinematografiche.

L’opera che risulta dall’elaborazione o dalla modifica dell’opera originaria è detta “opera derivata” ed è oggetto di tutela da parte del diritto d’autore se ha essa stessa carattere creativo senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria**.

È di competenza esclusiva dell’autore anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.


* art. 18, L. 633/1941
** art. 4, L. 633/1941

Il diritto di noleggio* è il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere, per un periodo limitato di tempo, per un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

Anche in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive, l’autore ha il diritto a un’equa remunerazione per il noleggio da questi concluso con terzi.

Il diritto di prestito** riguarda, invece, la cessione in uso – da parte di istituzioni aperte al pubblico – degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli economici o commerciali.

Questi diritti non si esauriscono con la vendita o la distribuzione degli originali, delle copie o dei supporti delle opere.


* art.18-bis, L. 633/1941
** art.18-bis, c. 2, L. 633/1941

È il diritto dell’autore di un’opera d’arte o di un manoscritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore*.

La “vendita successiva” è quella che, in qualunque modo sia effettuata, comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e in generale qualsiasi commerciante di opere d’arte.

Scopri come SIAE tutela il diritto di seguito.


* art. 144, L. 633/1941

 

Diritti morali

I diritti morali sono i diritti che la legge riconosce all’autore a tutela della sua personalità e della sua reputazione, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio.  

Sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi.

A differenza dei diritti patrimoniali, inoltre, i diritti morali sono illimitati nel tempo: dopo la morte dell'autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti.

Scopri di più:

L'autore ha il diritto di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come creatore della sua opera*.

L’autore può esercitare questo diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia pretendendo che il proprio nome sia presente sugli esemplari dell’opera o che venga indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come l’esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione, etc.

Nell’ambito di questo rientra anche la facoltà dell’autore di far circolare la propria opera in forma anonima o con uno pseudonimo, conservando il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio, in qualsiasi momento, la sua qualità di autore**.


* art. 20, L. 633/1941
** art. 21, L. 633/1941

L’autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la sua reputazione: chi crea un’opera ha il diritto di essere giudicato dal pubblico per l'opera così come l'ha concepita e di conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell’opera stessa.

Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione che ne possa cambiare la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico, come ad esempio l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di determinati prodotti.

La legge prevede espressamente i casi in cui l’autore non può opporsi alle modificazioni dell’opera*, e cioè nelle opere dell'architettura, laddove le modificazioni si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o quando l’opera sia stata già realizzata.

L’autore non può impedire l’esecuzione delle modifiche alla sua opera o chiederne la soppressione dopo esserne venuto a conoscenza e averle accettate**.


* art. 2, c. 2, L. 633/1941
** art. 22, c. 2, L. 633/1941

Solo l’autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera: può anche lasciarla per sempre inedita od opporsi alla prima pubblicazione, recedendo da contratti – a prima evidenza, con un editore – che l’abbiano autorizzata.
Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione dell’opera.  

Se l’autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto*, che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato**.


* art. 24, L. 633/1941
** art. 112, L. 633/1941

Il diritto di pentimento è il diritto di ritirare l’opera dal commercio in caso di gravi ragioni morali*, che possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico e religioso, sia le ipotesi in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore.

Questo diritto si applica anche solo per particolari versioni dell’opera e nel caso di opere derivate dall’originale.  

Il creatore dell’opera ha comunque l’obbligo di rimborsare le spese sostenute da coloro che abbiano acquistato i diritti di riproduzione, diffusione, esecuzione o rappresentazione dell’opera.


* artt. 142 e 143, L. 633/1941

 

Diritti connessi

I diritti connessi al diritto d’autore sono i diritti che la legge riconosce ad altri soggetti in qualche modo collegati all’autore dell’opera. Si tratta, ad esempio, degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di supporti fonografici, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, delle emittenti radiofoniche e televisive, etc. Sono coloro, cioè, che offrono l’opera alla fruizione del pubblico e sono anch’essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi (artisti interpreti o esecutori), anche di diritti morali.

 

Il diritto d’autore e SIAE

SIAE svolge un'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore: concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano.

SIAE tutela il diritto d’autore non solo in Italia, ma anche all’estero attraverso le diverse Società d’Autori nel mondo, con le quali ha stretto accordi di reciproca rappresentanza.

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SIAE e la gestione dei diritti connessi

Per alcune tipologie di utilizzazioni SIAE svolge il servizio di riscossione dei compensi per diritti connessi su mandato dei seguenti organismi di gestione collettiva rappresentativi dei produttori fonografici:


SCF Srl

AFI (Associazione Fonografici Italiani)

NUOVOIMAIE

EVOLUTION Srl

 

La Biblioteca Giuridica di SIAE

Il diritto d’autore è una materia viva, in costante evoluzione.

Nella sua Biblioteca Giuridica, SIAE raccoglie e mette a disposizione le più importanti normative nazionali, comunitarie e internazionali, e tutti gli aggiornamenti sul diritto d’autore, i diritti connessi e la loro intermediazione.

 

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