Le fotocopie di libri e riviste che si effettuano nelle biblioteche pubbliche e universitarie, nelle copisterie e in altri esercizi commerciali prevedono il versamento dei diritti di reprografia, che SIAE incassa per poi ripartirli agli autori e agli editori titolari dei diritti delle opere fotocopiate.
La copia è consentita* in questi casi:
* L. 633/1941, modificata dalla L. 248/2000
Insieme alle associazioni di autori e editori, SIAE ha fissato con i punti di riproduzione e con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) le modalità di pagamento e i compensi per la copia delle opere protette dal diritto d'autore.
Copisterie e altri punti di riproduzione
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I compensi previsti per le copisterie e gli altri punti di riproduzione come copy-center, tabaccherie, cartolerie o altri esercizi commerciali che effettuano fotocopie (anche se occasionalmente) dipendono dal:
Per ottenere la licenza basta contattare l’ufficio SIAE sul territorio e sottoscrivere un’autocertificazione ("presa d'atto") che riporta gli elementi costitutivi dell’accordo.
In caso di modifiche alla situazione dichiarata, il legale rappresentante del punto di riproduzione è tenuto a rettificare la presa d’atto presso l’Ufficio SIAE competente.
Biblioteche e Università
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L’accordo-quadro tra SIAE, le associazioni di autori editori e la CRUI prevede per ciascuna università un compenso forfettario rapportato al numero di studenti iscritti, in base ai dati MIUR nell'indagine annuale sull'istruzione universitaria relativi al 31 luglio dell'anno accademico precedente all’anno in corso (es. per la determinazione del compenso relativo all'anno accademico 2022/2023 si utilizzeranno i dati rilevati dal MIUR per l'anno accademico 2021/2022).
L’accordo comprende anche gli eventuali servizi di riproduzione effettuati nell’ambito dei contratti di servizio, a condizione che il servizio avvenga all'interno delle università.