La Copia Privata è il compenso che si applica sui supporti vergini, dispositivi di registrazione e memorie digitali che permettono di effettuare copie ad uso privato di opere protette dal diritto d’autore.
La Copia Privata permette al consumatore di riprodurre legalmente opere audio e video protette da diritto d’autore per solo uso personale e da fonti legittime.
Il compenso per Copia Privata è un importo forfettario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle copie private di opere protette dal diritto d’autore. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore (le opere di “pubblico dominio”).
Il compenso per copia privata viene versato da fabbricanti, importatori o distributori a SIAE la quale, per legge, lo riscuote e lo ripartisce ai beneficiari indicati dalla legge stessa, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi e/o loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Il compenso relativo ai supporti e dispositivi di registrazione audio viene suddiviso come segue:
Il compenso relativo ai supporti e dispositivi di registrazione video viene invece suddiviso come segue:
Settore Audio
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Per il settore Audio, SIAE - secondo quanto dispone la norma - corrisponde, al netto delle spese, il 50% dei compensi per copia privata agli autori e loro aventi causa e il restante 50%, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
L’impresa intermediaria assume piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso ai singoli aventi diritto.
A luglio 2023 è entrato in vigore il DM 259 che stabilisce la procedura riferita alle attività di ripartizione del compenso per copia privata, ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 3-quater, L633/1941.
Categoria Autori Audio
Attualmente, il compenso viene ripartito alle imprese intermediarie del diritto d'autore sulla base di un regolamento di ripartizione condiviso, che tiene conto dell’ammontare dei diritti amministrati riferiti al diritto d’autore per:
Categoria Produttori di Fonogrammi
Attualmente, il compenso viene ripartito alle imprese intermediarie sulla base di un regolamento di ripartizione condiviso, che tiene conto:
Categoria Artisti Interpreti Esecutori (AIE Audio)
Ai sensi del DM 386/2018, successivamente modificato con DM 131/2023, il compenso per copia privata viene ripartito alle imprese intermediarie dei diritti connessi “in misura percentuale rapportata all’ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall’organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.”
Settore Video
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Per il settore Video la norma prevede che SIAE corrisponda, al netto delle spese, il 30% dei compensi per copia privata agli autori e il restante 70%, in parti uguali, ai produttori di videogrammi, produttori originari di opere audiovisive e gli artisti interpreti esecutori.
Secondo quanto dispone la norma, il compenso viene corrisposto ai beneficiari anche per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle categorie sopra indicate.
Le associazioni di categoria assumono piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso ai singoli aventi diritto, siano essi associati/mandanti o meno.
A luglio 2023 è entrato in vigore il DM 259, ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 3-quater, L633/1941.
Categoria Autori Video
Attualmente è in corso di definizione il Regolamento di ripartizione secondo quanto disposto dall’art. 6 del DM 259/2023.
Categoria Produttori di Videogrammi e Produttori di opere audiovisive
I criteri di ripartizione sono adottati in ottemperanza agli impegni approvati dall’AGCM con riferimento al proc. I853.
Di seguito i Regolamenti di ripartizione del compenso di copia privata adottati a far data dal 14 giugno 2022:
Prot. 258_2022 Relazione al Regolamento per i Produttori di videogrammi.
Prot. 259_2022 Relazione al Regolamento per i Produttori originari di opere audiovisive.
In ossequio all’ottemperanza proc. I853 AGCM, di seguito sono disponibili gli stralci delle indagini realizzate dall’istituto di ricerca GPF sulle abitudini dei consumatori (Modalità di copia privata), relative alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2019
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2020
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2021
Vengono altresì pubblicate le rilevazioni della suddivisione percentuale di copia relativa ai contenuti Cinema e Tv, riferite alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 (di cui all’art. 2 del Regolamento di ripartizione del compenso per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive).
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2019
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2020
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2021
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2022
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2023
Categoria Artisti Interpreti Esecutori (AIE Video)
Ai sensi del DM 386/2018, successivamente modificato con DM 131/2023, il compenso per copia privata viene ripartito alle imprese intermediarie dei diritti connessi “in misura percentuale rapportata all’ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall’organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.”
L’art. 182-bis LdA alla lettera d-bis) attribuisce alla SIAE la vigilanza sulle attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e supporti di cui all’art. 71-septies LdA.
A tal fine, gli ispettori incaricati dei controlli possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all’ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta.
Per favorire la creatività dei giovani autori, il 10% di tutti i compensi incassati* a partire dell'anno di competenza 2016 viene destinato da SIAE alle attività di promozione culturale nazionale e internazionale.**
*ai sensi dell’art. 71-septies e calcolato prima delle ripartizioni effettuate da SIAE ex cc. 1 e 3
**come da atto di indirizzo annuale del Ministro della Cultura (art.1, c. 335 della L. 208/2015)
Il compenso per Copia Privata è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.
Per fabbricante tenuto alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per importatore tenuto alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
I compensi per Copia Privata sono definiti per legge.
Le tariffe attualmente in vigore sono stabilite dal DM 30 giugno 2020.
Il 18 gennaio 2017 la Corte di Giustizia (C-37/2016) ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell’IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi. Resta inteso che, per il principio dell’alternatività dell’imposta (IVA e imposta di bollo), l’obbligato al pagamento sarà tenuto al versamento di € 2 a titolo di marca da bollo (che si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a € 77,47, dove non viene addebitata l’IVA), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa fiscale.
Il compenso, dovuto al momento della fabbricazione o della immissione nel territorio dello Stato degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini, è corrisposto dal fabbricante o dall’importatore a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi.
I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a presentare a SIAE una dichiarazione trimestrale utilizzando il tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto da SIAE, nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine. La dichiarazione deve essere redatta inserendo i dati nelle aree non protette del tracciato e spedita via e-mail all’indirizzo copiaprivata@copiaprivataitalia.it. Utilizza questi modelli per la tua dichiarazione:
Le scadenze per la consegna della dichiarazione trimestrale sono:
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, i fabbricanti e gli importatori corrispondono a SIAE il compenso dovuto per il trimestre al quale la dichiarazione stessa si riferisce, a mezzo accredito con valuta prefissata sul conto corrente bancario sotto indicato, con la causale “Compensi per copia privata - 1°trimestre, anno …….”. A seguito di disposizioni impartite dall’ABI con circolare SP/2797, è indispensabile, per avere la garanzia del buon fine dell’operazione e per evitare di incorrere in commissioni aggiuntive, la corretta indicazione, nella disposizione di bonifico, delle coordinate bancarie del conto corrente, così come di seguito indicate.
INTESTATARIO CONTO
SIAE
CIN (1 carattere alfabetico)
G
CODICE ABI (5 caratteri numerici)
01030
CODICE CAB (5 caratteri numerici)
03215
NUMERO CONTO (12 caratteri)
000001810340 (senza spazi, punti, barre etc.)
SWIFT CODE
PASCITM1R15
BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia n.15, Via della musica 2 - 00144 Roma
CODICE IBAN
IT 53 G 01030 03215 000001810340
La violazione degli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 71 septies LdA è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché nei casi più gravi o di recidiva con la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da 15 giorni a tre mesi, ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.
Con il DM 30 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2024 è stato regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi. Le modalità per usufruire dell’esenzione sono stabilite nell’Allegato 1 del DM 30 settembre 2024.
Casi di esenzione
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Il compenso per Copia Privata “non è dovuto quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato”. Lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato sussiste per:
Sussiste inoltre quando gli apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione sono:
Dichiarazione di esenzione
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I soggetti di cui all’art., 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 devono presentare apposita dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni di apparecchi e supporti esenti dal compenso per Copia Privata, secondo le seguenti modalità stabilite nell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024.
L’articolo 2 dell’Allegato 1 individua la documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione di esenzione:
1. Per i prodotti inibiti tecnicamente alla realizzazione di copie ad uso privato è necessario allegare una Comunicazione di inibizione tecnica che indichi:
La comunicazione, corredata della scheda tecnica, può essere trasmessa anche per il tramite delle associazioni di categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati, al momento della prima immissione in commercio dei prodotti nel territorio italiano e, successivamente, in caso di modifiche apportate al prodotto.
2. Per i prodotti con memoria occupata da contenuti non removibili è necessario allegare una scheda tecnica dalla quale risulti che la memoria è occupata da contenuti resi non removibili e il numero di serie per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
3. Per i prodotti ceduti verso altri paesi è necessario allegare una dichiarazione di esportazione o altro documento analogo.
4. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico è necessario allegare:
5. Per i prodotti destinati ad un utilizzo esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi è necessario allegare:
6. Per i prodotti destinati esclusivamente ad un utilizzo per lo svolgimento di attività professionale o di impresa è necessario allegare:
7. Per i prodotti destinati ad un utilizzo esclusivamente da parte delle Amministrazioni Pubbliche è necessario allegare:
La trasmissione delle dichiarazioni corredate di allegati, avviene secondo le medesime modalità e scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali di vendita. La dichiarazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo esenzioni@copiaprivataitalia.it entro i seguenti termini:
La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione, ovvero l’assenza o la non completa allegazione della documentazione di cui all’art. 4 comma 1, lettera b) del DM 30 settembre 2024, determinano l’applicazione del compenso per la copia privata. Resta salvo il diritto di richiedere il rimborso in conformità all’articolo 5 del suddetto Decreto.
Contattaci per maggiori informazioni o assistenza.
Con il DM 30 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2024 è regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi.
Le modalità per richiedere il rimborso sono stabilite nell’Allegato 1 del DM 30 settembre 2024.
Richiesta di rimborso da parte dell’obbligato principale al pagamento del compenso
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Ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024, possono richiedere il rimborso i fabbricanti e importatori di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.OP. al quale allegare la documentazione indicata all’art. 2 dell’Allegato 1.
Richiesta di rimborso da parte dell’utilizzatore finale
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Ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024 può richiedere il rimborso del compenso l’utilizzatore finale di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione destinati a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.UF. al quale è allegare la documentazione indicata nello stesso art. 5 dell’Allegato 1.
Richiesta di rimborso da parte del fornitore dell’utilizzatore finale
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Ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024 possono altresì richiedere il rimborso i soggetti fornitori dell’utilizzatore finale di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione destinati a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.FOR. al quale allegare la documentazione indicata nello stesso art. 4 dell’Allegato 1.
Il modello di richiesta di rimborso unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere inviato, anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo rimborsi@pec.copiaprivataitalia.it entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione o all’acquisto dell’apparecchio, dispositivo e supporto per il quale si richiede il rimborso (è possibile inviare la richiesta di rimborso anche all’indirizzo rimborsi@copiaprivataitalia.it)
SIAE, verificata conformità, completezza e correttezza della documentazione, procede alla liquidazione delle somme entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
Quando la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non dimostra la effettiva corresponsione del compenso, SIAE verifica l'avvenuto versamento del compenso da parte del soggetto di cui all'articolo 71-septies comma 3, LDA. In tal caso il termine per la verifica e per l'eventuale liquidazione è di 180 giorni.
Quando la documentazione prevista al comma 4 dell'articolo 5 non è allegata alla richiesta di rimborso nel termine ivi previsto, oppure quando le verifiche di cui al comma 6 del medesimo articolo 5 non consentono di accertare l'avvenuto versamento del compenso, la richiesta di rimborso è rigettata.
Normativa
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Il DM 30 settembre 2024 definisce la disciplina per le esenzioni e i rimborsi. Le modalità per usufruire dell’esenzione e richiedere il rimborso sono stabilite dall’Allegato 1 del suddetto Decreto.
Con decreto ministeriale 20 luglio 2023, rep. n. 259 il Ministero della Cultura ha approvato la procedura relativa alla attività di ripartizione del compenso per copia privata ai sensi dell’art. 71-octies, comma 3-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633.
“Modello B” da scaricare per la rendicontazione di cui all’art. 71-octies, comma 3-quater LdA.
Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41).
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi (“Copia Privata”). Le modifiche sono contenute nell’articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell’articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e nell'art. 41 del decreto.
Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la Copia Privata, e cioè:
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.
Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.
È inoltre illegale:
Modulistica
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