Copia Privata

La Copia Privata è il compenso che si applica sui supporti vergini, dispositivi di registrazione e memorie digitali che permettono di effettuare copie ad uso privato di opere protette dal diritto d’autore.

La Copia Privata permette al consumatore di riprodurre legalmente opere audio e video protette da diritto d’autore per solo uso personale e da fonti legittime.

Il compenso per Copia Privata è un importo forfettario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle copie private di opere protette dal diritto d’autore. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore (le opere di “pubblico dominio”).

 

Copia Privata: un compenso per gli autori e l’industria culturale

Il compenso per copia privata viene versato da fabbricanti, importatori o distributori a SIAE la quale, per legge, lo riscuote e lo ripartisce ai beneficiari indicati dalla legge stessa, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi e/o loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

Beneficiari del compenso per copia privata

Il compenso relativo ai supporti e dispositivi di registrazione audio viene suddiviso come segue:

  • 50% agli autori
  • 25% ai produttori di fonogrammi
  • 25% agli artisti interpreti o esecutori

Il compenso relativo ai supporti e dispositivi di registrazione video viene invece suddiviso come segue:

  • 30% agli autori 
  • 70% diviso in parti uguali tra produttori di opere audiovisive, produttori di videogrammi e artisti interpreti o esecutori

Per il settore Audio, SIAE - secondo quanto dispone la norma - corrisponde, al netto delle spese, il 50% dei compensi per copia privata agli autori e loro aventi causa e il restante 50%, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

L’impresa intermediaria assume piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso ai singoli aventi diritto.

A luglio 2023 è entrato in vigore il DM 259 che stabilisce la procedura riferita alle attività di ripartizione del compenso per copia privata, ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 3-quater, L633/1941.

Categoria Autori Audio
Attualmente, il compenso viene ripartito alle imprese intermediarie del diritto d'autore sulla base di un regolamento di ripartizione condiviso, che tiene conto dell’ammontare dei diritti amministrati riferiti al diritto d’autore per:

  • Diritto di riproduzione meccanica (DRM);
  • Digital Downloading (con esclusione dello streaming);
  • Emittenza radiofonica (diffusione radiofonica nazionale in modalità analogica FM/Digital DAB, con esclusione delle cosiddette radio in store).

Categoria Produttori di Fonogrammi
Attualmente, il compenso viene ripartito alle imprese intermediarie sulla base di un regolamento di ripartizione condiviso, che tiene conto:

  • dell’ammontare dei diritti di riproduzione meccanica versati da ciascun produttore a SIAE, nell’anno di competenza, per la riproduzione dei supporti e opere;
  • del numero dei supporti messi in commercio in Italia dal produttore fonografico nell’anno di competenza;
  • del numero di download e passaggi radio rilevati nell’anno di competenza per singola opera.

Categoria Artisti Interpreti Esecutori (AIE Audio)
Ai sensi del DM 386/2018, successivamente modificato con DM 131/2023, il compenso per copia privata viene ripartito alle imprese intermediarie dei diritti connessi “in misura percentuale rapportata all’ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall’organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.”

Per il settore Video la norma prevede che SIAE corrisponda, al netto delle spese, il 30% dei compensi per copia privata agli autori e il restante 70%, in parti uguali, ai produttori di videogrammi, produttori originari di opere audiovisive e gli artisti interpreti esecutori.
Secondo quanto dispone la norma, il compenso viene corrisposto ai beneficiari anche per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle categorie sopra indicate.

Le associazioni di categoria assumono piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso ai singoli aventi diritto, siano essi associati/mandanti o meno.

A luglio 2023 è entrato in vigore il DM 259, ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 3-quater, L633/1941.

Categoria Autori Video
Attualmente è in corso di definizione il Regolamento di ripartizione secondo quanto disposto dall’art. 6 del DM 259/2023.

Categoria Produttori di Videogrammi e Produttori di opere audiovisive
I criteri di ripartizione sono adottati in ottemperanza agli impegni approvati dall’AGCM con riferimento al proc. I853. 
Di seguito i Regolamenti di ripartizione del compenso di copia privata adottati a far data dal 14 giugno 2022:

1. Regolamento di ripartizione del compenso di copia privata per la categoria dei produttori di videogrammi;

Prot. 258_2022 Relazione al Regolamento per i Produttori di videogrammi.

2. Regolamento di ripartizione del compenso di copia privata per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive;

Prot. 259_2022 Relazione al Regolamento per i Produttori originari di opere audiovisive.

In ossequio all’ottemperanza proc. I853 AGCM, di seguito sono disponibili gli stralci delle indagini realizzate dall’istituto di ricerca GPF sulle abitudini dei consumatori (Modalità di copia privata), relative alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2019
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2020
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2021

Vengono altresì pubblicate le rilevazioni della suddivisione percentuale di copia relativa ai contenuti Cinema e Tv, riferite alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 (di cui all’art. 2 del Regolamento di ripartizione del compenso per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive).

Suddivisione Contenuti Film-Tv 2019
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2020
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2021
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2022
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2023

Categoria Artisti Interpreti Esecutori (AIE Video)
Ai sensi del DM 386/2018, successivamente modificato con DM 131/2023, il compenso per copia privata viene ripartito alle imprese intermediarie dei diritti connessi “in misura percentuale rapportata all’ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall’organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.”

Poteri di vigilanza

L’art. 182-bis LdA alla lettera d-bis) attribuisce alla SIAE la vigilanza sulle attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e supporti di cui all’art. 71-septies LdA.
A tal fine, gli ispettori incaricati dei controlli possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all’ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta.

 

Copia Privata per le attività di promozione culturale

Per favorire la creatività dei giovani autori, il 10% di tutti i compensi incassati* a partire dell'anno di competenza 2016 viene destinato da SIAE alle attività di promozione culturale nazionale e internazionale.**

*ai sensi dell’art. 71-septies e calcolato prima delle ripartizioni effettuate da SIAE ex cc. 1 e 3 
**come da atto di indirizzo annuale del Ministro della Cultura (art.1, c. 335 della L. 208/2015)

 

Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso  

Il compenso per Copia Privata è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

Per fabbricante tenuto alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.

Per importatore tenuto alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.

Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.

Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
 

 

Misura dei compensi applicabili  

I compensi per Copia Privata sono definiti per legge.
Le tariffe attualmente in vigore sono stabilite dal DM 30 giugno 2020.

Il 18 gennaio 2017 la Corte di Giustizia (C-37/2016) ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell’IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi. Resta inteso che, per il principio dell’alternatività dell’imposta (IVA e imposta di bollo), l’obbligato al pagamento sarà tenuto al versamento di € 2 a titolo di marca da bollo (che si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a € 77,47, dove non viene addebitata l’IVA), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa fiscale.

 

Termini e modalità di pagamento  

Il compenso, dovuto al momento della fabbricazione o della immissione nel territorio dello Stato degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini, è corrisposto dal fabbricante o dall’importatore a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi.

 

Dichiarazione trimestrale  

I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a presentare a SIAE una dichiarazione trimestrale utilizzando il tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto da SIAE, nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine. La dichiarazione deve essere redatta inserendo i dati nelle aree non protette del tracciato e spedita via e-mail all’indirizzo copiaprivata@copiaprivataitalia.it. Utilizza questi modelli per la tua dichiarazione:

 

Termini di pagamento

Le scadenze per la consegna della dichiarazione trimestrale sono:

  • 15/06 di ciascun anno per il 1° trimestre
  • 15/09 di ciascun anno per il 2° trimestre
  • 15/12 di ciascun anno per il 3° trimestre
  • 15/03 dell’anno successivo per il 4° trimestre.

 

Coordinate per il pagamento  

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, i fabbricanti e gli importatori corrispondono a SIAE il compenso dovuto per il trimestre al quale la dichiarazione stessa si riferisce, a mezzo accredito con valuta prefissata sul conto corrente bancario sotto indicato, con la causale “Compensi per copia privata - 1°trimestre, anno …….”. A seguito di disposizioni impartite dall’ABI con circolare SP/2797, è indispensabile, per avere la garanzia del buon fine dell’operazione e per evitare di incorrere in commissioni aggiuntive, la corretta indicazione, nella disposizione di bonifico, delle coordinate bancarie del conto corrente, così come di seguito indicate.


INTESTATARIO CONTO

SIAE

CIN (1 carattere alfabetico)

G

CODICE ABI (5 caratteri numerici)

01030

CODICE CAB (5 caratteri numerici)

03215

NUMERO CONTO (12 caratteri)

000001810340 (senza spazi, punti, barre etc.)

SWIFT CODE

PASCITM1R15

BANCA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia n.15, Via della musica 2 - 00144 Roma

CODICE IBAN

IT 53 G 01030 03215 000001810340

La violazione degli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 71 septies LdA è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché nei casi più gravi o di recidiva con la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da 15 giorni a tre mesi, ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

 

Esenzioni  

Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41) e regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi.

Le modalità per usufruire dell’esenzione sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.

Tra gli altri sono considerati esenti dal compenso i seguenti casi:

  • apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri paesi;
  • apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
  • apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
  • apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
  • apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Ai sensi del DM 30 giugno 2020 i soggetti di cui all’art., 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, devono inviare apposita comunicazione delle cessioni esenti relativa alle cessioni di apparecchi e supporti esenti dal compenso per Copia Privata, secondo le seguenti modalità stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali n. rep. 576 del 4 settembre 2020.

Nei casi indicati all’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale, ai fini della individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia, i soggetti obbligati formulano una c.d. “istanza” utilizzando l’apposito modulo.

La documentazione da allegare alla comunicazione delle cessioni in esenzione di cui al comma 2 dell’art. 2 è la seguente:


1. Cessioni verso altri paesi

  • Fatture di vendita a clienti esteri corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…);
  • Documento di trasporto, o documentazione analoga.

2. Cessioni dirette a soggetti che svolgono attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico

  • Fatture di vendita corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…) dalle quali risultino gli estremi identificativi dell’utilizzatore finale (soggetto che svolge attività di diagnostica medicale)

3. Cessioni di apparecchi e supporti, ivi comprese le consolle di videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di registrazione di fonogrammi e videogrammi

  • Fatture di vendita corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…);
  • Al momento della prima immissione in commercio, scheda tecnica dei prodotti idonea a dimostrare che il prodotto ceduto è inibito alla funzione di registrazione di contenuti audio-video.

4. Cessioni dirette a soggetti che svolgono attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi

  • Fatture di vendita corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…) dalle quali risultino gli estremi identificativi dell’utilizzatore finale (soggetto che svolge attività di duplicazione)

5. Cessioni dirette alle amministrazioni pubbliche

  • Fatture di vendita alla Pubblica Amministrazione;
  • Documentazione formale comprovante il rapporto di fornitura in essere con la Pubblica Amministrazione (es. contratti di fornitura, aggiudicazione bando di gara, ordini MEPA).

 

Termini e modalità di invio delle comunicazioni delle cessioni in esenzione

La trasmissione delle comunicazioni avviene secondo le medesime modalità e scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali di vendita. La comunicazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo copiaprivata@copiaprivataitalia.it entro i seguenti termini:

  • 15/06 di ciascun anno per il 1° trimestre
  • 15/09 di ciascun anno per il 2° trimestre
  • 15/12 di ciascun anno per il 3° trimestre
  • 15/03 dell’anno successivo per il 4° trimestre.

Contattaci per maggiori informazioni o assistenza.

 

Rimborsi

Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41) e regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi.

Le modalità per richiedere il rimborso sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del DM 30 giugno 2020, possono richiedere il rimborso i fabbricanti e importatori di apparecchi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi che non hanno usufruito di esenzione e dimostrino di non avere incluso il compenso nel prezzo di vendita. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.OP nel quale è elencata la documentazione da allegare a seconda delle diverse fattispecie di rimborso.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del DM 30 giugno 2020 possono richiedere il rimborso le persone fisiche o giuridiche utilizzatrici finali di apparecchi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.UF. nel quale è elencata la documentazione da allegare a seconda delle diverse fattispecie di rimborso.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del DM 30 giugno 2020 possono altresì richiedere il rimborso i soggetti fornitori dell’utilizzatore finale di apparecchi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.FOR. nel quale è elencata la documentazione da allegare a seconda delle diverse fattispecie di rimborso.

 

Termini e modalità di invio della richiesta

Il modello di richiesta di rimborso unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere inviato via posta elettronica certificata all’indirizzo rimborsi@pec.copiaprivataitalia.it entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione dell’apparecchio o supporto per il quale si richiede il rimborso (è possibile inviare la richiesta di rimborso anche all’indirizzo rimborsi@copiaprivataitalia.it).

 

Liquidazione del rimborso

SIAE, accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l’esposizione dell’ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l’ammontare del compenso il termine per la liquidazione è raddoppiato (art. 3 comma 3).

Contattaci per maggiori informazioni o assistenza.


Con decreto ministeriale 20 luglio 2023, rep. n. 259 il Ministero della Cultura ha approvato la procedura relativa alla attività di ripartizione del compenso per copia privata ai sensi dell’art. 71-octies, comma 3-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41). 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi (“Copia Privata”). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9 e 41 del Decreto. Le modifiche sono contenute nell’articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell’articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e nell'art. 41 del decreto. 

Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la Copia Privata, e cioè:

  • è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
  • in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;
  • a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
  • tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.

La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.

 

Ambito di applicazione dell’eccezione per Copia Privata  

Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:

  • per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
  • da fonti lecite (possesso/accesso legittimo agli esemplari dell’opera);
  • mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.

Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.

In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.

È inoltre illegale:

  • la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;
  • la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.

Il DM 30 giugno 2020 artt. 2-3 definisce la disciplina per le esenzioni e i rimborsi. Le modalità per usufruire dell’esenzione e richiedere il rimborso sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.