Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia dei supporti contenenti opere protette da diritto d’autore: attraverso il “bollino” SIAE, il consumatore può distinguere il prodotto legittimo da quello contraffatto, e individuare chi lo produce o commercializza.
I produttori di supporti contenenti opere o parti di opere protette da diritto d’autore e destinati al commercio o ceduti con scopo di lucro, sono tenuti a richiedere i contrassegni dalla legge sul diritto d’autore.
Su richiesta del produttore, SIAE rilascia i bollini che andranno apposti sui supporti: è il cosiddetto “servizio di vidimazione”, che la legge italiana ha affidato a SIAE*.
*come stabilito dall’art. 181 bis della L.633/1941. Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31
Casi particolari
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In alcuni casi*, il contrassegno può essere sostituito dalla Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno**.
Ciò avviene in caso di supporti contenenti programmi utilizzati esclusivamente tramite elaboratore elettronico*** che non contengono:
La Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno può essere compilata:
Ricorda che, in ogni caso, gli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi devono essere sempre assolti.
*art.181 bis, comma 3 L.633/1941
**come previsto dall’art.6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31
***disciplinati dal D.lgs. 29 dicembre 1992, n.518
Esclusioni
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L’obbligo di vidimazione non riguarda alcune categorie di supporti che per la loro particolare funzione o per delle specifiche caratteristiche non richiedono l’apposizione di contrassegni*.
Ricorda: in ogni caso, gli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi devono essere sempre assolti.
Consulta l’elenco dei supporti esenti.
È possibile comunque richiedere a SIAE un parere circa l'eventuale esenzione dall'obbligo di apposizione dei contrassegni scrivendo a vidimazione.mfv@siae.it e fornendo informazioni dettagliate su tipologia, contenuti, formato dei file presenti sui supporti e destinazione d'uso di questi ultimi.
*come previsto dagli artt. 5.3 e 7 del DPCM 23 febbraio 2009 n.31
Sanzioni
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La legge sul diritto d’autore prevede delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo di vidimazione:
*art.171 ter, lett.d L.633/1941
**art.171 bis.1 L.633/1941
***art.171 bis.2 L.633/1941
****art. 174 ter L.633/1941
Il contrassegno SIAE ha specifiche caratteristiche che ne impediscono la contraffazione:
Se sei un produttore di supporti multimediali con contenuti protetti da diritto d’autore puoi richiedere i contrassegni (insieme alla licenza) attraverso il Portale Licenze e Contrassegni per CD e DVD; registrati o accedi ai Servizi Online e attiva il Portale Licenze e Contrassegni per CD e DVD. Quindi, dall’area “Crea e gestisci le tue richieste”:
Non appena la tua richiesta verrà presa in carico, riceverai una e-mail di notifica; a seguire, nel box “da pagare” del Portale, troverai l’importo da versare.
Puoi pagare con carta di credito/debito, MyBank, PayPal o con bonifico.
Riceverai i contrassegni per corriere, con spese a nostro carico.
Consulta la guida per maggiori informazioni sul servizio online.
In caso di ristampe, potrai consultare i tuoi supporti già inseriti sul Portale, ricercandoli per titolo, e inserire rapidamente la tua richiesta. La richiesta di ristampa può essere presentata fino a 5 anni dalla prima conferma di licenza.
I contrassegni hanno un costo unitario di € 0,031.
In caso di supporti distribuiti gratuitamente o allegati a pubblicazioni vendute senza aumento del prezzo*, il costo per ogni bollino è ridotto a € 0,0181.
L'attività di vidimazione è relativa alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, perciò non è soggetta ad IVA**.
Ricorda che il costo del contrassegno si andrà ad aggiungere all’eventuale compenso per diritti d’autore per la riproduzione su supporto di opere protette da diritto d’autore e tutelate da SIAE.
*come previsto dal DPCM 21 dicembre 2001
**come stabilito dell'art.3.4 del DPR n.633/1972