Accesso civico semplice e generalizzato

Accesso civico semplice (disciplinato dall’art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)

Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Ente non vi abbia provveduto.
Possono essere oggetto di accesso civico i dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora l’Ente ne abbia omesso in tutto o in parte la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (specificando, qualora sia a conoscenza dell’istante, la disposizione normativa che ne impone la pubblicazione).
Non è necessario indicare una motivazione, ma è necessario identificare in modo chiaro e puntuale i dati, documenti o informazioni ai quali si intende accedere.
Inoltra una richiesta di accesso civico semplice.

Accesso civico generalizzato (disciplinato dall’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013)

Riconosce a chiunque il diritto di richiedere l’accesso a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti. Possono essere oggetto di accesso civico generalizzato i dati, le informazioni e i documenti detenuti dall’Ente, per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, nel rispetto di alcuni limiti posti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, richiamati all’art. 5-bis del decreto n. 33/2013. Non è necessario motivare la richiesta, ma devono essere identificati in modo chiaro ed univoco i dati, documenti ed informazioni cui si intende accedere. Nel caso di richieste inerenti informazioni, sono accessibili solo quelle che derivano dalla rielaborazione già effettuata dall’Ente di dati detenuti dalla stessa e contenuti in distinti documenti.
Inoltra una richiesta di accesso civico generalizzato.

Si comunica che per effetto di quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 18893/2023 del 4 luglio 2023, è inapplicabile alla SIAE la disciplina prevista in materia di accesso documentale in ambito amministrativo di cui all’art. 22 L. n. 241/1990, atteso che l’attività della Società è disciplinata dalle norme di diritto privato ex art. 1 L. n. 2/2008.

 

INDIRIZZI DI TRASMISSIONE

Le richieste possono essere trasmesse a SIAE ai seguenti indirizzi del  Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:

e-mail: responsabile.anticorruzione@siae.it

PEC: accessocivico.siae@pec.it

Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
SIAE, Ufficio Controllo Interno,
Viale della Letteratura, 30,
00144 Roma

Le richieste saranno oggetto di valutazione e risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società.

Hai delle domande? Puoi consultarle accedendo alle FAQ del sito inserendo nella buca di ricerca le parole “accesso civico".

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