SIAE e Soundreef: licenze/permessi, tariffe e diritti d’autore per eventi musicali (ad es. concerti live, piano bar, discoteche, ecc.) e musica d’ambiente sul territorio nazionale


Pagina aggiornata al 30/07/2025 
 

Organizzare un evento musicale o diffondere musica in un locale comporta l’obbligo di rispettare il diritto d’autore, ottenendo le licenze necessarie. In questo contesto si colloca il confronto tra SIAE e Soundreef, spesso fonte di dubbi per organizzatori e gestori. 

Attualmente in Italia l’intermediazione del diritto d’autore in ambito musicale è svolta dai seguenti organismi di gestione collettiva/entità di gestione indipendente (d’ora in poi, rispettivamente, “OGC” ed “EGI” e, congiuntamente “collecting”) che rappresentano determinati autori ed editori musicali: la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e Soundreef International Limited (che fino al 31 dicembre 2024 operava attraverso LEA – Liberi Editori Autori – d’ora in avanti “Soundreef”). 

L’elenco di queste collecting può variare nel tempo ed è bene tenersi aggiornati tramite il sito dell’AGCOM. Ai sensi dell’art. 180 della legge sul diritto d’autore (L. 633/41) le licenze/permessi concesse dagli OGC e dalle EGI per l'utilizzazione economica di opere tutelate dal diritto d’autore devono essere concesse “…a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva e ciascuna entità di gestione indipendente…”.  

Il legislatore ha affidato ad AGCOM il compito di monitorare il mercato e di assicurare che tutti gli OGC o EGI rispettino le previsioni di legge. 

In base alla Delibera 95/24/CONS l'AGCOM determina con cadenza annuale quali siano le collecting maggiormente rappresentative per le varie categorie di titolari di diritti. 

Con la Delibera 142/25/CONS del 27 maggio 2025 l'AGCOM, pertanto, ha stabilito la rappresentatività delle collecting per l’anno 2024, con ciò fornendo agli utilizzatori uno degli “indicatori tesi a fornire un orientamento generale su complessivi rapporti di forza tra le diverse collecting”.

In base alla succitata delibera – a cui si rinvia – SIAE rappresenta il 99,2% e LEA/Soundreef rappresenta lo 0,8% del repertorio musicale utilizzato in Italia nel 2024 (LEA è l'EGI attraverso la quale Soundreef ha operato in Italia fino al 31/12/2024). Come ribadito dall’AGCOM anche nella Delibera n. 96/24/CONSin un contesto caratterizzato dalla presenza di più collecting…per gli utilizzatori non è più sufficiente sapere se una determinata tariffa sia o meno adeguata rispetto al ‘valore economico dell'utilizzo’ ma è fondamentale conoscere la rappresentatività dell’OGC con cui si sta negoziando.

In questa pagina, si forniranno talune indicazioni utili agli utilizzatori nella negoziazione dei permessi/licenze per gli eventi musicali e la musica d’ambiente. 

 

Il contesto: SIAE e Soundreef, il mercato dei diritti d'autore 

In linea con una prassi consolidata anche negli altri Paesi europei, per oltre cent’anni, il legislatore ha conferito a SIAE in maniera esclusiva la gestione collettiva del diritto d’autore in Italia. La normativa del 2017, con il D. Lgs. n. 35 che ha recepito in Italia la Direttiva 2014/26/UE (c.d. “Direttiva Barnier”) sulla gestione dei diritti d’autore e connessi da parte delle società di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, ha aperto il mercato a nuovi operatori, permettendo ad altri soggetti di operare in tale contesto. 

Conseguentemente, ad oggi, tutti gli utilizzatori devono verificare a quale collecting appartiene il repertorio che intendono utilizzare, in un dato evento musicale o come musica d’ambiente, e chiedere al relativo OGC e/o EGI la necessaria autorizzazione alla fruizione, cioè il permesso o la licenza. Attualmente in Italia, nell’intermediazione del diritto d’autore in ambito musicale, operano sia SIAE che Soundreef. Quest'ultima è un'EGI con sede in Irlanda, che sino a fine 2024 era attiva in Italia tramite LEA.

Con la Delibera 96/24/CONS del 17 aprile 2024,  l’AGCOM ha deliberato che “…in un contesto caratterizzato dalla presenza di più collecting…per gli utilizzatori non è più sufficiente sapere se una determinata tariffa sia o meno adeguata rispetto al ‘valore economico dell'utilizzo’ ma è fondamentale conoscere la rappresentatività dell’OGC con cui si sta negoziando”.

La citata delibera AGCOM ha chiarito che, in un mercato liberalizzato, la concessione delle licenze deve avvenire a condizioni eque e non discriminatorie, sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. 


Caratteristiche principali di SIAE e Soundreef

Per supportare l’utilizzatore ad orientarsi, è utile evidenziare le principali caratteristiche di SIAE e Soundreef, cioè l’OGC e l’EGI ad oggi operanti nel mercato dell’intermediazione del diritto d’autore in ambito musicale in Italia:
 

• Rappresentatività del repertorio: SIAE gestisce, sulla base delle quote di rappresentatività per il 2024 stimate dall’AGCOM con la Delibera 142/25/CONS (l’AGCOM prende come dati di riferimento, in via transitoria, i compensi incassati dalle collecting per la tipologia di diritto rilevante dei tre anni precedenti) il 99,2% delle opere musicali utilizzate in ambito nazionale. LEA/Soundreef rappresenta lo 0,8% del repertorio musicale utilizzato in Italia nel 2024 (LEA è l'EGI attraverso la quale Soundreef ha operato in Italia fino al 31/12/2024). L'AGCOM determinerà con cadenza annuale le quote di rappresentatività per gli anni successivi.

• Copertura territoriale e repertori gestiti: SIAE non tutela solo la musica, ma anche altri repertori creativi (opere teatrali, cinematografiche, liriche, letterarie, visive, etc.), e dispone di una rete capillare di sedi territoriali in tutta Italia al fine di interfacciarsi direttamente con i suoi utilizzatori, monitorare proattivamente il loro operato nell’ambito dei vari eventi che si svolgono in ambito nazionale, riscuotendo i compensi dovuti anche per regolarizzare le licenze/permessi eventualmente non richiesti. Soundreef tutela il repertorio musicale dalla stessa rappresentato e monitora proattivamente gli eventi musicali in Italia per individuare utilizzi del suo repertorio, interfacciandosi direttamente con gli utilizzatori per regolarizzare le licenze/permessi eventualmente non richiesti e raccogliere la documentazione necessaria. Il valore del servizio reso da un OGC o EGI è un dato ritenuto molto importante sia dal legislatore comunitario che da quello nazionale anche al fine della determinazione della tariffa applicabile. 

Modalità di rilascio del permesso/licenza per eventi musicali o come musica d’ambiente (o sottofondo): il permesso/licenza rilasciato da SIAE consente di utilizzare tutto il repertorio SIAE. Può essere richiesto attraverso i portali SIAE dedicati (come Music&Go o il Portale Organizzatori Professionali) o presso le sedi presenti sul territorio nazionale, con tariffe pubblicate sul sito istituzionale. Il permesso/licenza rilasciato da Soundreef consente di utilizzare tutto il repertorio di Soundreef e può essere richiesto tramite il sito ufficiale di Soundreef, accedendo alla sezione “Licenze”

Trasparenza e criteri tariffari: in base al D.lgs. 35/17 e alla legge sul diritto d’autore (L. 633/41) le collecting come SIAE e Soundreef sono tenute per legge a proporre tariffe a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva e ciascuna entità di gestione indipendente. 


Come richiedere una licenza/permesso

Se sei un organizzatore di eventi, un gestore di locali o un esercente pubblico e devi chiedere una licenza/permesso per l’utilizzo di musica appartenente al repertorio tutelato da SIAE e/o Soundreef, ci sono alcuni passaggi fondamentali che possono esserti di aiuto per valutare la congruità delle condizioni economiche proposte.

Ricorda comunque che, in base all’art. 25 della Legge sul Diritto d’Autore (L.633/41), trascorsi 70 anni dalla morte del loro o dei loro autori le opere entrano in pubblico dominio e possono quindi essere utilizzate senza dover chiedere permesso/licenza e senza dover corrispondere compensi di sorta. Per saperne di più, puoi consultare la pagina https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/diritto-autore/.

 

1. Verifica la presenza di brani di SIAE e/o Soundreef nella tua programmazione musicale

La prima cosa da fare è andare sul sito di SIAE e di Soundreef e verificare da chi sono intermediate le opere.  

Sulla base delle quote di rappresentatività individuate per il 2024 dall'AGCOM, con la Delibera 142/25/CONS, SIAE rappresenta il 99,2% del repertorio musicale utilizzato in Italia ed è quindi assai probabile che utilizzerai opere intermediate da SIAE e quindi avrai necessità di una licenza/permesso. LEA/Soundreef rappresenta lo 0,8% del repertorio musicale utilizzato in Italia nel 2024 (LEA è l'EGI attraverso la quale Soundreef ha operato in Italia fino al 31/12/2024).


2. Accertati di dover richiedere il permesso/licenza SIAE e/o Soundreef

Nel caso in cui si utilizzi musica del repertorio tutelato da SIAE e/o Soundreef, è necessario chiedere il rilascio della relativa licenza/permesso. Ciascuna collecting è legittimata a riscuotere i compensi relativi al proprio repertorio e ha il dovere di fornire informazioni trasparenti sul repertorio gestito, garantendo che le tariffe siano ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati ed alla propria rappresentatività. 

La licenza SIAE può essere ottenuta tramite i portali dedicati (come Music&Go e Portale Organizzatori Professionali) o recandoti presso gli uffici territoriali della SIAE. La licenza Soundreef può essere richiesta tramite il sito ufficiale di Soundreef, accedendo alla sezione “Licenze”. 

Gli utilizzatori hanno sempre il diritto di chiedere chiarimenti puntuali su come sono calcolate le tariffe.


3. Valuta la congruità della cifra richiesta rispetto al repertorio effettivamente utilizzato

Uno dei principi chiave stabiliti da AGCOM nella Delibera 96/24/CONS, oltre agli altri previsti dall’art. 180 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/41), è che “…al fine di valutare la congruità delle tariffe proposte da LEA (fino al 31 dicembre 2024 Soundreef operava in Italia attraverso LEA), occorre pertanto effettuare un confronto con quelle proposte da parte di SIAE” e che “il confronto deve tenere nella debita considerazione una diversa modulazione del tariffario” che può esserci tra le diverse collecting.
 

4. Cosa fare se ritieni le tariffe non ragionevoli e non proporzionate

Se intendi valutare l'idoneità delle tariffe applicate perché le ritieni non ragionevoli e non proporzionate, puoi rivolgerti alla tua associazione di categoria (es. FIPE, Confcommercio, Confindustria Alberghi) oppure direttamente ad AGCOM. 

Ricorda comunque che il legislatore ha previsto l’obbligo per tutte le collecting, come SIAE e Soundreef, di fornire informazioni sul repertorio rappresentato e negoziare in buona fede i permessi/le licenze. Il mancato rispetto di questi principi può costituire un comportamento per cui chiedere supporto alle associazioni di categoria o ad AGCOM.

Documenta sempre in forma scritta eventuali scambi e posizioni assunte dai tuoi interlocutori, così da avere elementi validi per tutelarti.


5. Non utilizzare repertori non licenziati e resta aggiornato sulle evoluzioni normative

Se non sei certo di poter ottenere la licenza da SIAE e/o Soundreef in tempo utile, valuta la possibilità di inserire nella scaletta musicale solo i brani della collecting da cui riesci ad ottenere un permesso/una licenza in tempo utile. Questo ti permette di evitare qualsiasi rischio di contestazione.

In ogni caso, segui gli aggiornamenti disponibili sul sito AGCOM: il quadro normativo è in evoluzione. Per dubbi o conferme inerenti il repertorio della SIAE puoi sempre contattare direttamente SIAE.
  

 

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