Riduzioni/esenzioni ex art.45 D.Lgs 35/2017 (Musica, Teatro, Lirica e Letteratura)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018 il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali (di seguito DM) attuativo di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs 35/2017 in materia di riduzioni ed esenzioni dalla corresponsione del Diritto d’Autore. Il Decreto è entrato in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto prevede:

  • una riduzione del 20% del compenso previsto per Diritto d’Autore a favore di organizzatori di spettacoli dal vivo (con repertorio appartenente alle Sezioni Musica, Dor, Lirica, Olaf) allestiti senza fini di lucro in locali al chiuso o in aree con capienza non superiore a cento spettatori (art. 2 del DM);
  • una riduzione del 30% del predetto compenso per chi organizza rappresentazioni teatrali o liriche di opere prime di giovani autori al di sotto dei 35 anni, che siano titolari dell’intera quota dei diritti d’autore (art. 3, comma 1 del DM);
  • l’esenzione totale dal pagamento del Diritto d’Autore per le rappresentazioni teatrali o liriche di opere prime di giovani autori al di sotto dei 35 anni, che siano titolari dell’intera quota dei diritti d’autore, qualora gli spettacoli siano realizzati all’interno degli istituti e dei luoghi della cultura, appartenenti a soggetti pubblici, di cui all’art. 101, comma 1 e comma 2 lett. da a) a f) del D.Lgs n.42/2004, ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere rappresentate e senza scopo di lucro (art. 3, comma 2 del DM).

Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro.

Per ciascuna delle 3 fattispecie indicate, è stato previsto il limite di 20 manifestazioni per anno solare.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM, gli organizzatori che intendano avvalersi di tali agevolazioni devono far pervenire a SIAE, con anticipo di almeno 45 giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione, una richiesta completa dei dati e degli allegati indicati nel medesimo art. 5 del DM.

Le domande dovranno pervenire necessariamente a mezzo PEC dell’organizzatore, da inoltrare al seguente indirizzo di posta certificata: art45-dlgs35-2017@pec.siae.it.

SIAE, una volta acquisita la documentazione, procederà entro 15 giorni al rilascio del Permesso motivando l’eventuale ritardo o diniego ed effettuando gli opportuni controlli.

Per informazioni di dettaglio consultare le schede sottostanti, ovvero contattare il Servizio Clienti SIAE (06/5990.5200, servizio attivo dal lunedì al venerdì dallo 09.00 alle 17.00).