“Per Chi Crea” è il programma promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE che destina 10% dei compensi per copia privata a supporto della creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani.
L’edizione 2024 del Programma “Per Chi Crea” si articola in 4 bandi, rivolti ad aziende, scuole, enti e associazioni che presentano un progetto a sostegno di autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35 residenti in Italia oppure cittadini italiani residenti all'estero.
Tutti i bandi interessano i seguenti settori artistici: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e lettura - Musica - Teatro.
Le candidature sono aperte dal 16 settembre 2024 e dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del 30 ottobre 2024.
Per candidarsi, basterà visitare la pagina dedicata al bando di proprio interesse e cliccare sul pulsante “PARTECIPA AL BANDO” in fondo alla pagina.
Importante: se hai partecipato alle precedenti edizioni, le vecchie credenziali non sono più funzionanti, quindi dovrai procedere ad una nuova registrazione.
(Questa sezione fa riferimento ad informazioni generali relative al Programma Per Chi Crea. Per i dettagli specifici relativi a ciascun bando, ti invitiamo a consultare le pagine dedicate ad ogni bando e linkate nel paragrafo precedente)
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, inclusa la rendicontazione del progetto stesso.
Ogni soggetto proponente può presentare fino a un massimo di 2 proposte progettuali nell’ambito dell’intero programma (come indicato all’art. 2 di ciascun bando).
La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti (“proponenti”) che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando.
Novità: Da quest’anno, i soggetti proponenti non hanno l’obbligo di presentare la documentazione attestante le opere prodotte negli anni precedenti.
Ecco le risposte a qualche domanda frequente:
Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per il Bando 1 “Nuove Opere”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, si veda il punto 3. Per il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6.
Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ai quali non è richiesto di possedere la partita IVA. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere”, il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come stabilito in tutti al punto 7 (Bando 1: cfr. punti da 7.1 a 7.6; Bando 3: cfr. punto 7; Bando 4: cfr. punti da 7.1 a 7.6), l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
Possono partecipare ai bandi anche le persone fisiche?
No, la partecipazione delle persone fisiche non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
Possono partecipare ai bandi anche le ditte/imprese individuali?
No, la partecipazione delle ditte/imprese individuali, in quanto persone fisiche, non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
Le persone giuridiche aventi sede legale all’estero possono partecipare ai bandi?
No, come previsto dai requisiti di ammissibilità indicati all’art. 3 di tutti i bandi.
Per partecipare ai bandi è obbligatorio essere iscritti alla Camera di Commercio?
No, i requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando.
Per partecipare è obbligatorio che il soggetto proponente abbia una data di costituzione anteriore di almeno 3 anni rispetto alla data di pubblicazione dei bandi, ossia rispetto al 16.09.2024?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ai quali non è richiesto di possedere tale requisito. Per il Bando 1 “Nuove Opere”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, si veda il punto 3. Per il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6.
Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all’art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, conformemente al punto 2.5 dell’Atto di Indirizzo del MiC (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
No, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse MiC. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero della Cultura, potrà procedere alle opportune verifiche.
Può partecipare ai bandi un soggetto che in passato è risultato beneficiario di un contributo a valere su passate edizioni del programma “Per Chi Crea” o del programma “Sillumina”?
Sì, come indicato all’art. 2 di ciascun bando, è ammessa la partecipazione anche da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o nell’ambito del programma “Per Chi Crea” (edizione 2018 e/o edizione 2023) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE.
Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?
Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all’art. 2 di ciascun bando. In ogni caso, il soggetto proponente non può presentare più di n. 2 proposte progettuali cumulativamente intese rispetto a tutti i bandi del programma “Per Chi Crea” (edizione 2024).
Il rappresentante legale del soggetto proponente deve essere under 35 e residente in Italia o residente all’estero ma con cittadinanza italiana?
No. I requisiti ipotizzati non sono richiesti dai Bandi “Per Chi Crea”.
Con riferimento al Bando 1, al Bando 3 e al Bando 4, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 residente in Italia o residente all’estero ma con cittadinanza italiana oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione al progetto di professionalizzazione artistica nel caso del Bando 3, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4).
Cosa si intende per “istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo”?
La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).
Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un asilo nido o una scuola di infanzia?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
Per i Bandi 1, 3 e 4, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
Sì, all’art. 5.1 del Bando 1 “Nuove opere”, del Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” e al punto 5.1 delle relative guide operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.
Per il Bando 2, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
No, come indicato all’art. 5.1 del Bando e al punto 5.1 della relativa Guida Operativa una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dall’istituzione scolastica beneficiaria dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale, o, in alternativa, formalizzata in termini di impegno di spesa.
Per info o supporto, è possibile scrivere a perchicrea@siae.it