15 gennaio 2018

Variazioni alle condizioni generali dei Permessi

Dal 1° gennaio 2018 sono state apportate alcune modifiche alle Condizioni Generali dei Permessi (modelli 116) rilasciati da SIAE.
Gli avvisi della Società Italiana degli Autori ed Editori

Gli avvisi della Società Italiana degli Autori ed Editori

Dal 1° gennaio 2018 sono state apportate alcune modifiche alle Condizioni Generali dei Permessi (modelli 116) rilasciati da SIAE, anche in conformità con le prescrizioni contenute nel D. Lgs 35/2017 di recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei Diritti d’Autore (nota come direttiva “Barnier”). Su www.siae.it sono pubblicate tutte le tipologie di Permessi rilasciati da SIAE e le Condizioni Generali.

Le variazioni principali riguardano innanzitutto l’obbligo di preavviso entro le 12 ore precedenti l’inizio dell’evento per eventuali variazioni delle caratteristiche o per annullamento, mentre gli annullamenti per cause di forza maggiore dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla data della manifestazione.

Su www.siae.it sono disponibili inoltre gli elenchi delle opere con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l’elenco degli accordi conclusi fra SIAE ed altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione Indipendente.

Secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 35/2017, dal 1° gennaio 2018 il Programma Musicale dovrà essere riconsegnato a SIAE entro 90 giorni dall’evento. Utilizzando la piattaforma mioBorderò per riconsegnare i Programmi Musicali entro i termini di pagamento dei compensi per Diritto d’Autore, sarà riconosciuta una riduzione del 5% sull’importo da corrispondere al netto delle eventuali riduzioni associative.

Previste penali in caso di mancata restituzione del Programma Musicale nel termine di 90 giorni dall’evento, per l’errata indicazione dei brani eseguiti e per qualsiasi altra infrazione riguardante compilazione e sottoscrizione del Programma Musicale. In tutti questi casi, SIAE si riserva di procedere alla segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, organo competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

È stata abolita infine la scadenza di pagamento per gli eventi occasionali non gratuiti (termine 5 giorni dall’evento), lasciando invariate le altre scadenze di pagamento. 

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