06 agosto 2021

DM 107/2021 “Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori”: la posizione di SIAE

La posizione di SIAE sulle misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti, interpreti ed esecutori.
Le notizie della Società Italiana degli Autori ed Editori

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Ci si riferisce a talune note di agenzia e comunicati stampa relative alle interpretazioni che vuoi il Ministero della Cultura Direzione Biblioteche vuoi taluni intermediari (in particolare il Nuovo Imaie) offrono con riguardo al DM 107/2021 recante le “Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori”.

SIAE deve in particolare stigmatizzare il fatto che le suddette interpretazioni alimentano l’impressione che SIAE stessa abbia in animo di applicare criteri restrittivi o non giustificati con riguardo ai contributi previsti dal detto DM.

Una simile suggestione è oggettivamente errata e crea un nocumento alle scelte, invece perfettamente legittime, di SIAE. Basti qui sottolineare che SIAE – proprio al fine di non introdurre misure discrezionali o peggio di “autopromozione” – ha fatto perfetta applicazione delle regole introdotte (non da SIAE ma) dal Ministero.

SIAE, innanzitutto, ha tenuto ben presente la distinzione tra la fase di ripartizione delle risorse e quella della assegnazione. Invero, la prima ha riguardato la suddivisione degli importi tra i diversi intermediari (OGC o EGI rispettivamente in materia di diritto d’autore o diritti connessi) e proprio perché limitata ad una ripartizione (appunto) primaria tra operatori ha fatto esclusivo riferimento ad un livello massimo di reddito lordo degli “aventi diritto potenziali” (fossero essi autori o interpreti esecutori). La seconda, invece, ha riguardato “il come” distribuire le risorse ottenute nella disponibilità di SIAE tra gli aventi diritto effettivi (e non più solo potenziali); ovviamente gli autori, nel caso di SIAE.

SIAE, peraltro, non ha confuso i due diversi piani utilizzando un unico criterio per operazioni chiaramente diverse. E proprio con specifico riguardo alla fase di assegnazione tra gli aventi diritto, SIAE ha doverosamente applicato l’art. 2, comma 7, del DM 107/2021. In esso – ed è questo il punto – si legge che “Le risorse sono distribuite […] in coerenza con i criteri contenuti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2020, attuativo dell’articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

SIAE ritiene necessario sottolineare con forza il passaggio con il quale il DM 107 in commento chiede di operare la distribuzione (o “assegnazione”) dei contributi “in coerenza” con i criteri contenuti nel decreto 30 aprile 2020.

Si noti infatti che, ove il legislatore (o lo stesso Ministero) avesse voluto applicare un criterio diverso (ad es. i mille euro di minimo reddito) senza imporre una applicazione invece perequativa della nuova attribuzione di risorse, proprio il legislatore avrebbe dovuto utilizzare una espressione diversa da quella invece contenuta nel DM 107/2021. Non avrebbe dovuto utilizzare l’espressione “in coerenza” (il cui valore giuridico di proporzionalità e adeguamento alla nuova fattispecie è chiarissimo), ma ad es. una espressione del tipo “i medesimi criteri” (cioè gli stessi criteri del passato senza alcuna operazione di adeguamento). Ma una simile scelta non è stata operata dal legislatore e dal Ministero e non si può oggi ingenerare attraverso interpretazioni populistiche una errata impressione di disvalore nei confronti di chi (come SIAE) ha invece semplicemente applicato le norme.

Peraltro, lo stesso DM 107/2021, per assurdo, non consente neppure interpretazioni “migliorative”, posto che un simile eventuale criterio non è neppure contenuto nell’articolo sopra citato e una operazione discrezionale di indiscriminato ampliamento dei partecipanti se, per un verso, può sembrare di miglior favore, per altro verso implica la diminuzione delle risorse affidate a chi invece (proprio secondo la norma) ne aveva diritto, così però mortificandosi il vero obiettivo della regolamentazione di cui si discute: ovvero il “far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19” di chi fosse nel periodo di lockdown (già) autore o (già) interprete esecutore e non invece a chi lo sarà in futuro.

Insomma, la campagna che taluni operatori sembrano avere interesse ad alimentare nei confronti di SIAE (ed al quale sembrano persino prestarsi le note di agenzia riprese dalle note del Ministero) è oggettivamente infondata.

Non solo. Se si considera una semplice proporzione tra il rapporto esistente tra il limite minimo autorale di mille euro e il limite massimo di 20mila euro di reddito totale (anche non autorale) indicato dal DM dell’arile 2020, da un lato, e il rapporto esistente tra il limite minimo autorale di mille e cinquecento euro indicato da SIAE e quello massimo (anche non autorale) di 75mila euro portato DM 107, dall’altro lato, non si potrà non notare come proprio SIAE abbia in realtà ampliato la potenziale platea di beneficiari. Dunque, una semplice proporzionalità (in coerenza) avrebbe dovuto portare ad un limite inferiore più severo (e più selettivo) rispetto ai mille e cinquecento euro invece indicati. Valore, quest’ultimo, che, si ricorda, è comunque volto a garantire l’esistenza di una radice di professionalità nell’attività autorale nel periodo considerato dalla decretazione del Ministero: ovvero gli anni.

Piuttosto, non si può non segnalare (ed in parte lo si è già accennato) come l’operazione di chi abbia semplicemente suddiviso per teste i contributi senza alcuna applicazione di criteri coerenti con il DM 30/4/2020 e senza tenere conto del reddito ottenuto nel periodo di lockdown, e poi ancora abbia addirittura esteso tale operazione distributiva a favore di “nuovi iscritti” sia oggettivamente grave e da rifiutare perché volta a utilizzare in senso persino di autopromozione (come si è detto) un fenomeno (quello delle misure di sostegno) rivolte a chi ha subito una riduzione di attività nel passato.

È in realtà grave aver eliminato, come fatto da alcuni altri o.g.c., qualunque riferimento ai criteri del DM n. 212 del 30 aprile 2020 (art. 90) perché questo sì altera la distribuzione. In particolare Nuovo Imaie, ad esempio, non ha minimamente fatto cenno all’ulteriore requisito che, per gli artisti interpreti esecutori, viene richiesto dal sopra citato d.m. (art. 4, comma 1, lettere b) e c)), e cioè, la fatturazione per cassa di una quota minima di 100 euro nell’anno 2018, ovvero, in alternativa, nel caso (com’è questo) di artisti rappresentati da o.g.c. abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 5 fonogrammi o 5 puntate di serie tv o 2 opere cinematografiche negli anni 2018 e 2019.

La verità è che nell’applicare previsioni normative imposte dal legislatore (e dal Ministero), che non consentano scelte meramente discrezionali, si deve anche avere la forza di difendere il rischio dell’esistenza di casi di confine. SIAE lo ha fatto. Esistono casi di confine ed è inevitabile che sia così. SIAE peraltro è tra le società di intermediazione europee che ha messo la maggior quantità di misure economiche proprie a disposizione degli autori ed editori per sopperire alla drammatica pandemia e non accetta in alcun modo di essere tacciata, direttamente o indirettamente, di venir meno alla propria missione di essere sempre e comunque dalla parte di chi crea.

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