31 gennaio 2022

Controllo del Green Pass degli utenti per l’accesso alle Sedi, alle Filiali e allo Spazio aperto al pubblico

Le verifiche riguardano sia il possesso di una valida Certificazione Verde, sia della corrispondenza all’identità del portatore.
Gli avvisi della Società Italiana degli Autori ed Editori

Gli avvisi della Società Italiana degli Autori ed Editori

Il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 stabilisce che dal 1° febbraio fino al 31 marzo 2022, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe), l’accesso agli uffici centrali e territoriali SIAE da parte degli utenti dei servizi erogati dalla Società (Aventi Diritto e Utilizzatori) non è consentito se non si è in possesso almeno di Green Pass base valido (vaccinazione, guarigione o tampone), oppure di  esenzione dall’obbligo vaccinale per motivi di salute, con certificazione rilasciata unicamente da parte del SSN (no certificati medici rilasciati alla persona).

Le  verifiche riguardano sia il possesso di una valida Certificazione Verde, sia della corrispondenza all’identità del portatore e saranno eseguite agli accessi:

- dai soggetti già incaricati dell’accertamento, dotati di mascherine tipo FFP2, mediante gli strumenti di verifica indicati (attualmente app Verifica19), in attesa dell’installazione dei totem di cui appresso, ovvero in caso di mancato funzionamento degli stessi;

- con strumenti (totem) in grado di verificare il Green Pass. Tali attrezzature verranno installate – in luogo degli attuali totem – presso tutti gli uffici nei primi giorni del mese di febbraio.

Il Green Pass  potrà essere verificato attraverso lettura del QR Code sia in formato digitale sia su carta.

All’esito della verifica:

- è consentito l’accesso agli utenti con Certificazione Verde valida a loro corrispondente;

- viceversa, è vietato l’accesso agli utenti con Certificazione Verde NON valida o NON corrispondente al portatore o in caso di mancata esibizione. In caso di resistenza del visitatore si procederà con la richiesta di intervento di Polizia o Carabinieri.

In ottemperanza alla disciplina sul trattamento dei dati personali, non è comunque consentita, ad opera degli accertatori, la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dagli utenti né la conservazione della loro copia.

CONDIVIDI L'ARTICOLO

    Leggi anche