Dopo l’iscrizione alla sezione Cinema di SIAE, per tutelare i tuoi lavori e per ricevere i compensi che ti spettano dalla loro utilizzazione è necessario dichiarare tutte le opere cinematografiche o assimilate (film TV, serie e miniserie televisive, telefilm, documentari televisivi e film inchiesta, serie o singoli cartoni animati, telenovelas o soap opera) di cui sei autore o coautore.
La dichiarazione dell’opera è sempre gratuita.
La dichiarazione dell’opera va effettuata non appena avvenuta la prima pubblicazione (es. messa in onda tv, messa a disposizione online, distribuzione in sala) nella sua forma definitiva.
Seleziona il tipo di opera che vuoi dichiarare e scopri quali documenti sono richiesti per tutelarla.
Opere originali
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Per dichiarare un’opera cinematografica o assimilata originale, presenta:
Ricorda che:
Adattamento dialoghi della versione italiana di opere in lingua straniera
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Per dichiarare un contributo di adattamento dialoghi della versione italiana di opere in lingua straniera, presenta:
Ricorda che:
Scegli come effettuare la dichiarazione della tua opera:
Scopri come integrare o modificare, all’occorrenza, le informazioni su opere che hai già dichiarato a SIAE.
Dichiarazione di opere su YouTube
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SIAE incassa e ripartisce l’equo compenso anche per le opere cinematografiche e assimilate che sono legittimamente messe a disposizione dagli aventi diritto sui canali partner di YouTube.
Per individuare le opere cinematografiche e assimilate e procedere ad una ripartizione analitica è necessario che, in fase di dichiarazione, gli autori forniscano specifiche informazioni di dettaglio.
(prima di procedere alla compilazione del documento, leggi di più su come dichiarare le opere presenti su Youtube).
Modifica degli aventi diritto
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Per rettificare i dati relativi agli aventi diritto, il coautore interessato può presentare un bollettino di dichiarazione insieme ad una dichiarazione di consenso degli altri coautori (o loro eredi) presenti nel precedente piano di riparto, oppure una nuova dichiarazione in revoca di quella precedentemente resa.
Inserimento di un autore precedentemente non iscritto a SIAE
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Nel caso in cui un autore precedentemente non iscritto a SIAE contesti l’esclusione dal piano di riparto dell’opera da altri dichiarata o l’inclusione per contributi non corrispondenti a quelli da lui prestati, è sospesa la validità del bollettino per la ripartizione dei compensi derivanti dall’utilizzazione dell’opera fino alla definizione della contestazione. L’autore che promuove la contestazione deve fornire la documentazione idonea a provare il suo diritto di partecipare alla ripartizione dei compensi, (copia del contratto, inclusione nei titoli di testa del film da cui risulti la qualifica di coautore, etc.).
Eredi di autori o adattatori
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I compensi spettanti ad un autore/adattatore deceduto possono essere attribuiti all’erede che abbia definito la propria posizione successoria presso SIAE e/o conferito mandato postumo alla Società. L’erede può dichiarare opere non affidate precedentemente in tutela dal suo dante causa. Sul bollettino il nominativo dell’autore deve sempre figurare nello spazio corrispondente al contributo prestato, ed essere sottoscritto dall’erede o, in presenza di una comunione eredi, dal rappresentante della stessa. Firmando il bollettino di dichiarazione, l’erede o il rappresentante eredi assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati e delle notizie riportate.
Licenze collettive estese
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SIAE è tra gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) che, a norma dell’art. 180-ter L. 633/41, possono stipulare “licenze collettive estese”, ossia accordi per la remunerazione degli autori di opere cinematografiche e assimilate, beneficiari del compenso ex artt. 18 e 46 bis L. 633/41, aventi effetti anche nei confronti di autori non rappresentati né da SIAE né da altri OGC.
Se la tua opera è stata utilizzata da emittenti, piattaforme o altri soggetti con cui SIAE ha stipulato un accordo per il pagamento del compenso adeguato e proporzionato di cui all’art. 46 bis L. 633/41, e tu non sei iscritto ad alcun Organismo di Gestione Collettiva, potrebbero essere stati raccolti da SIAE importi a te spettanti.
SIAE, come previsto dal legislatore, mette in atto tutte le dovute procedure di pubblicità: di conseguenza, puoi agevolmente verificare se sono state raccolte somme a te spettanti. A tal fine ti basterà accedere ai Servizi Online di SIAE (se non hai un account, puoi registrarti cliccando sul tasto “Accedi” in alto a destra) e visitare la sezione “Importi non distribuibili” presente nel footer del sito: qui potrai consultare gli elenchi di opere cinematografiche e assimilate per cui abbiamo compensi in sospeso per i quali non sia ancora decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.
Qualora dovessi trovare il tuo nominativo e l’opera corrispondente, compila questo modulo per richiedere la rendicontazione delle opere utilizzate e il pagamento delle somme incassate per te ed invialo a cinema@pec.siae.it. Provvederemo al pagamento e alla rendicontazione il prima possibile e comunque entro la prima ripartizione trimestrale utile. Tieni presente che, come troverai meglio precisato nel modulo, dovrai compilare un modulo di dichiarazione per ciascuna opera per le quali stai richiedendo il pagamento dei compensi, e che i moduli di dichiarazione dovranno essere sottoscritti in originale anche da altri eventuali coautori dell’opera.
Qualora, invece, tu voglia escludere il tuo diritto dalla licenza collettiva estesa in modo tale che SIAE non raccolga i compensi a te spettanti, compila questo modulo ed invialo all’indirizzo cinema@pec.siae.it oppure mediante raccomandata A/R a: SIAE - Sezione Cinema - Licensing & Accounting, Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma. Ricevuta tale comunicazione, il tuo diritto sarà escluso dal meccanismo delle licenze collettive estese a partire dalla data della prima ripartizione utile; dalla stessa data sarà escluso anche dai contratti conclusi con gli utilizzatori. Naturalmente ti verranno pagati i compensi maturati durante il periodo di efficacia della licenza collettiva estesa anche se incassati da SIAE dopo la comunicazione dell’esclusione.