Limitazione della tutela

Tutti gli iscritti a SIAE possono limitare la tutela del proprio repertorio a determinate categorie di diritti e/o territori a loro scelta, senza costi aggiuntivi.

 

Quando puoi richiedere la limitazione?  

Puoi richiedere la limitazione della tutela sia al momento dell’iscrizione che in qualsiasi altro momento. La limitazione avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’invio della comunicazione, se la richiesta è effettuata entro e non oltre il 31 agosto.

 

Come richiedere la limitazione  

Inviaci la domanda tramite:

  • il Portale Autori ed Editori, richiedendo direttamente la limitazione della posizione (solo per gli Autori e per gli Editori)
  • il Form web di assistenza SIAE, selezionando il tuo repertorio > “Servizi correlati alla gestione del rapporto associativo” > “Variazioni relative alla posizione SIAE”
  • questo modulo, compilato e firmato, inviandolo attraverso:

 

Gestione dei diritti sul repertorio

Le licenze di SIAE per l’utilizzo di opere musicali possono essere soggette a limitazioni*. Infatti, gli associati possono ritirare la gestione dei loro diritti sul repertorio per utilizzi di opere musicali**, limitando la gestione di SIAE agli altri diritti.

Se l’associato rinuncia a tale gestione, la limitazione non investe direttamente anche tutti i coautori e/o gli editori delle opere nel repertorio di quest’ultimo, e SIAE continua ad assicurare la tutela dei diritti online degli eventuali coautori e/o editori associati.

Dal momento in cui si verifica il ritiro dei diritti a SIAE:  

  • L’associato stabilisce se e come autorizzare le utilizzazioni del proprio repertorio oggetto di limitazione
  • L'utilizzatore, che usa le opere appartenenti al repertorio degli associati presenti in questo elenco deve prendere contatto con loro per conoscerne le condizioni di utilizzo (ad es. divieto, compenso caso per caso, gratuità).

Quando solo alcuni dei coautori e/o editori delle opere che l'utilizzatore intende usare sono presenti in elenco, SIAE continua a regolare le quote degli associati che non hanno optato per la limitazione del mandato. Quindi, per queste quote, la licenza continua a essere necessaria.

 

* Ai sensi dell'art.8, comma 9 lett. (ii) dello Statuto 
** Facoltà riconosciuta dall’art. 8, comma 9 lett. (ii) dello Statuto di SIAE (limitazione del mandato a SIAE)

 

Riserve sul collocamento delle opere

Limitatamente alla prima riproduzione delle opere su supporti fonovideografici e delle corrispondenti versioni digitali “online” aventi contenuto musicale e destinati alla distribuzione al pubblico per l’uso privato, l’Associato o Mandante ha facoltà di scelta dell’utilizzatore per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica alla Società, con
comunicazione con avviso di ricevimento, dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà.