Adempimenti per la riproduzione fonovideografica
Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato (CD, MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di
effettuare la riproduzione in copie del supporto master, ha l’obbligo di corrispondere il compenso dovuto per diritto d’autore per la
registrazione delle opere musicali protette, per la riproduzione in copie e per la distribuzione, anche se gratuita, degli esemplari. Queste
attività sono infatti soggette ai diritti esclusivi dell’autore (articoli 13 e 61 della
legge n. 633/1941).
Compensi per copia privata spettanti ai produttori fonografici
I produttori fonografici che intendano percepire direttamente dalla SIAE - senza
l’intermediazione delle Organizzazioni dei produttori di fonogrammi - i compensi per copia privata (ai sensi degli artt. 71sexies,
71septies e 71octies della legge n. 633/1941), possono contattare la competente Sezione Musica Mercato Fonovideografico
(copiaprivata@siae.it - tel. 0659902664/2686).
|