Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2008 è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2008, n. 2, contenente “Disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori”, che, tra l’altro, definisce la SIAE “ente pubblico economico a base associativa”. La legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Il testo è disponibile nella Biblioteca giuridica di questo sito. A questo proposito si pubblica un'intervista al Presidente Giorgio Assumma.
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Quali sono le novità che la legge n.2/2008 ha inserito nella regolamentazione della SIAE?
R Prima di elencare le novità che la legge ha apportato alla vita della SIAE, è opportuno ricordare un dato storico significativo.
L’Assemblea, nella riunione del 16 dicembre 2005, auspicò, all’unanimità, che la SIAE fosse normativamente definita “ente pubblico economico” e non più, come allora avveniva, un ente di diritto pubblico in senso stretto.
Si trattò evidentemente di un auspicio ben meditato. I membri dell’assemblea ebbero chiara la convinzione che quella definizione avrebbe collocato la Società in una posizione più consona alla natura delle sue effettive funzioni, parificabili del tutto a quelle dei soggetti imprenditoriali.
L’attribuzione di questa posizione avrebbe anche arricchito la libertà operativa della Società, dotandola di un’ampia discrezionalità gestionale, necessaria per fronteggiare le dinamiche dei mercati e delle tecnologie in continua evoluzione, presupposto questo per una maggiore efficienza della SIAE.
Rammento che quell’assemblea fu preceduta da una capillare ed intensa serie di incontri e di confronti, tra i componenti la base associativa.
Nel corso di questi incontri, il problema della nuova definizione dell’ente, fu affrontato ed esaminato in tutte le sue valenze.
Voglio, in sostanza, rimarcare che l’organo sovrano della nostra società, nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale, assunse e dichiarò, con determinazione, l’auspicio di cui ho detto.
D Esaminiamo singolarmente le principali novità della legge.
R La prima, certamente, sta nell’aver aggiunto l’aggettivo “economico” all' espressione, originariamente adottata, “ente pubblico” o “ente di diritto pubblico”.
Ciò ha comportato e comporterà una serie di conseguenze positive che faciliteranno molte delle nostre attività.
E’ ben nota la differenza tra enti pubblici in senso stretto, detti appunto semplicemente “enti pubblici” o “enti di diritto pubblico” ed “enti pubblici economici”, tra i quali siamo stati ora, finalmente, annoverati.
I primi costituiscono branche, in senso funzionale, delle pubbliche amministrazioni e, quindi, svolgono compiti che sono tipici di queste. Maneggiano, a tal fine, provviste finanziarie della collettività (ricevono cioè sovvenzioni e provvidenze dallo Stato) e, pertanto, sono sottoposti alle speciali e rigide regole delle entrate e delle uscite pubbliche.
I secondi, invece, hanno finalità tipicamente privatistiche; adottano metodi imprenditoriali, alla stregua delle società che agiscono nel mondo della concorrenza industriale e commerciale.
Utilizzano denaro frutto di attività d’impresa, senza che su esso lo Stato e le pubbliche amministrazioni possano accampare alcuna pretesa.
Tuttavia, al contrario delle società private, ricevono alcune prerogative e soggiacciono ad alcuni vincoli propri delle pubbliche amministrazioni, a motivo della rilevanza collettiva degli scopi al cui perseguimento sono tenuti.
La SIAE si trova da sempre in questa particolare posizione: amministra i diritti patrimoniali di quei soggetti privati, quindi non pubblici che sono gli autori e gli editori; riscuote i corrispettivi che appartengono soltanto ad essi e non alle casse statali.
Egualmente i servizi che la SIAE svolge, a favore di terzi, in base a contratti di commissione o di mandato o di appalto ricadono nella sfera privatistica, e sono pertanto disciplinati dalle norme civilistiche. Rispetto ad essi, la nostra società opera come un qualsiasi soggetto privato.
Peraltro, è bene rammentarlo, la SIAE non riceve dallo Stato alcuna provvidenza o agevolazione; adempie agli obblighi della imposizione tributaria come un qualsiasi cittadino.
Ciò nonostante, il nostro legislatore ha ritenuto che la gestione dei diritti, svolta a favore di una massa di autori, di editori e di titolari di diritti connessi, sia di tale rilievo collettivo da far considerare la SIAE un ente di rango superiore a quello di altri organismi meramente privatistici, pur rimanendo essa una entità a base associativa.
D Quali sono le prerogative riconosciute ed i vincoli imposti alla SIAE prima e dopo l’emanazione della nuova legge?
R La prerogativa principale, attribuita alla SIAE dal testo originario della legge del 1941, si è concretata nell’affidarle il compito della gestione dei diritti in via esclusiva su tutto il territorio nazionale.
E’ stata un’ attribuzione fondamentale, per impedire che altri organismi di collecting, non muniti della attendibilità e della sperimentata correttezza della SIAE, si affacciassero sul nostro territorio, offrendo agli autori ed agli editori le stesse nostre prestazioni.
Altra prerogativa è consistita nell’investire i nostri funzionari del potere di attestare la entità e la esigibilità dei crediti vantati dalla società verso gli utilizzatori delle opere resisi inadempienti. Si tratta di una investitura che ha, in qualche modo, equiparato i nostri funzionari agli incaricati della pubblica funzione certificativa, e che ha facilitato le procedure di recupero senza bisogno di ricorrere a lunghe fasi istruttorie.
Ancora, la qualificazione di ente pubblico ha dato alla SIAE una condizione di stabilità, che non hanno gli organismi totalmente privati: da questa condizione è derivata, tra l’altro, una forte garanzia anche per la continuità dei rapporti di lavoro con i dipendenti e di mandato con i mandatari.
Con la nuova legge, che ha riconfermato la nostra natura di ente pubblico, queste connotazioni vengono implicitamente confermate.
Però poterne disporre comporta, per la SIAE, l’ assunzione di una serie di vincoli, propri degli organismi pubblici, vincoli che già in parte erano stati previsti dalla legge del 1941.
Questi vincoli sono ben giustificati perché valgono a salvaguardare la legalità e la trasparenza del nostro agire, proprio alla luce della funzione di rilievo collettivo che, come ho prima detto, tale agire implica e comporta.
D Andiamo avanti.
R Un’altra novità di rilievo, altrettanto considerevole, è data dalla eliminazione dell’obbligo per la Società di tenere due contabilità separate: una per la riscossione dei proventi derivanti dalla gestione sia dei diritti d’autore sia dei diritti connessi; l’altra per i proventi scaturiti dalla attuazione dei servizi assunti su incarico di terzi.
Questa bipartizione della contabilità, era stata imposta dall’art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, secondo il quale per ciascuna delle due gestioni doveva essere perseguito l’equilibrio finanziario.
In buona sostanza, non si ammetteva alcuna compensazione tra le due gestioni contabili, con la conseguenza che, se la prima fosse stata caratterizzata da un consistente attivo e la seconda avesse evidenziato un passivo (seppur lieve e comunque tale da poter venir assorbito dall’attivo della prima), si sarebbe comunque verificata una inadempienza della Società.
E quest’ inadempienza avrebbe ben potuto essere il presupposto di un eventuale commissariamento dell’ente.
Ora, con la recente legge, l’art. 7 in questione è stato abrogato con la conseguente eliminazione della duplicità dei bilanci e, quindi, con la statuizione che il nostro bilancio sia uno soltanto; come avviene in una normale impresa industriale o commerciale.
La SIAE, pertanto, per il futuro, terrà un unico complessivo bilancio, all’interno del quale le poste attive e passive, inerenti alle due distinte specie di gestione, potranno trovare le compensazioni d’uso.
Verrà così meno il pericolo, prima ricordato, che il segno negativo del rendiconto di una o dell’altra specie di gestione, ci esponga a censure di inadempienza.
D La nuova legge ha anche previsto che a tutti gli atti della società vadano applicate le norme di diritto civile e non anche quelle del diritto pubblico.
R Già l’art. 7 del Decreto Legge n. 419 del 1999, ora abrogato, stabiliva che le nostre attività venissero disciplinate dalle norme di diritto privato.
Aggiungeva, però, la espressione “fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche”: questa espressione ha spesso indotto alcuni a ritenere che potessero esistere spazi di tali attività, governati dalle norme proprie delle pubbliche amministrazioni.
Per questo motivo, si ingeneravano, anche con una certa ricorrenza, posizioni incerte, che inducevano i giudici ad esaminare il nostro operato, ora con la lente del diritto privato ora con quella del diritto pubblico. Derivava ovviamente da questa incertezza uno stato di perenne e deleterio dubbio che invischiava ogni nostra attività.
D La nuova legge prevede anche che tutte le controversie legali siano soggette alla giurisdizione dei giudici ordinari.
R E’ una conseguenza naturale, direi automatica, della avvenuta sottomissione della nostra vita alle norme del diritto civile.
Anche questa è stata una opportuna statuizione della nuova legge.
In passato ci siamo trovati, non poche volte, di fronte a veri e propri conflitti di giurisdizione tra i giudici ordinari, da una parte, e giudici amministrativi, dall’altra.
Si determinavano, così, situazioni di “rimbalzamento”, tra gli uni e gli altri, delle competenze decisorie, che rallentavano pesantemente la soluzione delle controversie, anche le più semplici.
D L’ultimo articolo della nuova legge, prevede che possano essere leciti, quindi liberi, alcuni usi delle opere intellettuali mediante internet, in particolare l'utilizzo di immagini.
R Si tratta di liberi usi ben ridotti, perché l’articolo li autorizza solo se diretti a soddisfare interessi scientifici o didattici.
Gli usi consentiti, peraltro relativi sempre alle immagini, saranno giustificati, quindi tollerati, esclusivamente se non procureranno, nei singoli casi concreti, un lucro al soggetto che li compie.
Mi sembra opportuno rilevare che la pratica applicazione di questo articolo susciterà, come sta già suscitando, un fervente dibattito.
Non sarà agevole per il legislatore, chiamato a dare completezza al disposto dell’articolo stesso, contemperare le varie proposte che si stanno già formulando, al riguardo, da politici, associazioni, giuristi.
Le proposte si accentrano, in primo luogo, sullo stabilire cosa esattamente si debba intendere per fini scientifici e didattici. A tale proposito la legge, peraltro, prevede un apposito decreto ministeriale.
La SIAE sta attentamente seguendo l’evolversi del dibattito per evitare che le soluzioni legislative da adottare sacrifichino, oltre limiti giustificati, gli interessi degli autori e degli editori.
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