La SIAE cura il servizio di contrassegno libri,
che consiste nel rilasciare ai richiedenti i bollini adesivi da apporre sui frontespizi dei volumi pubblicati a stampa.
L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera spetta all’editore ed il contrassegno è apposto,
tramite la SIAE, dalle associazioni sindacali interessate.
L’autore può, tuttavia, provvedere direttamente, apponendo la propria firma su ciascun esemplare dell'opera.
Il bollino SIAE da apporre sui libri non va, però, confuso con il bollino, anch’esso prodotto dalla SIAE, ma destinato ai supporti contenenti programmi per elaboratore
o multimediali, nonché ad ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento.
Il primo trova la sua origine nell’art. 123 della legge 633 del 1941 e nell’art. 12 del regolamento d’esecuzione, mentre il secondo nell’art. 181 bis della legge
633 del 1941.
La finalità del bollino librario va ricondotta nell’ambito del contratto di edizione
stipulato tra editore ed autore a difesa della parte contrattualmente più
debole, ed è quella di far conoscere all’autore il numero di copie
stampate dall’editore. Questo servizio è attuato dalla SIAE per conto degli autori anche se non siano propri aderenti.
Ovviamente il contrassegno non viene apposto quando non sia presente un contratto di edizione (es. opere di pubblico dominio) oppure
quando il numero di copie vendute sia ininfluente ai fini del calcolo del compenso all’autore.
Il bollino utilizzato nel settore librario è dello stesso tipo di quello in uso nel settore audio e video, in quanto presenta maggiori caratteristiche di
anticontraffazione (logo SIAE realizzato con inchiostro termoreagente, microstampa visibile con ingrandimento, numerazione
preimpressa ed indelebile, impossibilità di fotocopiatura, scannerizzazione e rimozione una volta apposto, ecc.), che lo rendono
assolutamente infalsificabile e non riutilizzabile.
Su ogni bollino, numerato progressivamente, vengono impressi i dati identificativi dell’opera (titolo dell’opera, autore, editore) ed
un codice di controllo.
Art. 123 legge 633/1941
Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 12 del regolamento per l’esecuzione della legge 633/1941
[1] L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera, a norma dell’art. 123 della legge, spetta all’editore.
[2] Il contrassegno è apposto sugli esemplari dell’opera dalle Associazioni sindacali interessate, a mezzo della Società Italiana
degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), salvo che l’autore non vi provveda direttamente, contrassegnando ciascun esemplare con la propria
firma autografa. In tal caso, l’autore direttamente o per mezzo dell’editore deve darne comunicazione alla propria associazione sindacale
di categoria, prima della messa in circolazione dell’opera.
[3] Le categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge e in ispecie
degli artt. 122 e 130, nonché le modalità del contrassegno medesimo e l’indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono
essere stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate, salvo in ogni caso il diritto
dell’autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell’opera ai sensi del comma precedente.