Copia
privata
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Perché è dovuto il compenso per copia privata?
Il compenso per “copia privata” è dovuto per il beneficio
che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre
legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi,
senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti
e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione.
Conseguentemente, chi effettua copie ad uso personale
di registrazioni musicali ed audiovisive senza che sia stato pagato
il compenso per “copia privata” effettua un’attività illecita.
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Chi può effettuare la “copia privata” di fonogrammi
e videogrammi ed a quali condizioni?
Solamente le persone fisiche, a condizione che la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
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per uso esclusivamente personale, purché senza
scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
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mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione
e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso
per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche
possono dunque legalmente effettuare riproduzioni di fonogrammi e
videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti
e produttori.
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Quando non è consentita la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi?
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori,
artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di
riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto
illegale e penalmente perseguibile.
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E’ consentita la riproduzione di fonogrammi e videogrammi
effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per
uso personale?
No, è illegale e penalmente perseguibile. E’ inoltre
illegale e penalmente perseguibile la prestazione di servizi finalizzata
a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte
di persona fisica per uso personale.
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A cosa si applica il compenso per “copia privata”?
Il compenso si applica a:
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tutti i supporti di registrazione vergini, analogici
e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati idonei alla
registrazione di fonogrammi e videogrammi (musicassette, VHS,
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ecc.)
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tutti gli apparecchi di registrazione, analogici
e digitali, dedicati (registratori audio, video e audio/video)
ovvero non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer)
idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi su supporti
vergini.
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A quanto ammonta il compenso per copia privata?
Il compenso è costituito:
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per i supporti di registrazione, da un importo
per supporto variabile in funzione della sua categoria e capacità
effettiva di registrazione, espressa in ore (o frazioni di ora)
o mega-gigabyte, così come indicata sulla confezione del supporto
(v.
tracciato di dichiarazione delle vendite);
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per gli apparecchi di registrazione, da un importo
pari al 3% del prezzo di listino ai rivenditori degli apparecchi
stessi risultante dalla fattura di vendita, al netto dei soli
sconti evidenziati in fattura.
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Chi deve corrispondere il compenso per “copia privata”?
Il compenso deve essere corrisposto da chi fabbrica
o importa nel territorio dello Stato italiano, allo scopo di trarne
profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini. Tuttavia,
nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il
compenso dovuto, è prevista una responsabilità solidale del distributore
degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Il distributore ha pertanto l’onere di verificare
che i fabbricanti e gli importatori presso cui si approvvigiona, direttamente
o indirettamente, abbiano corrisposto il compenso sugli apparecchi
di registrazione e i supporti vergini forniti (la verifica può essere
fatta sulla fattura di acquisto, sulla quale l’importo del compenso
per “copia privata” dovrebbe essere esposto separatamente dall’importo
relativo alla merce, con causale “compenso ex d. lgs. n. 68/2003”).
Per distributore si intende qualsiasi impresa commerciale,
sia all’ingrosso che al dettaglio, che, a qualsiasi titolo distribuisce
in territorio italiano, anche occasionalmente, apparecchi di registrazione
e supporti vergini assoggettati al compenso.
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Quali sono i poteri di controllo della SIAE in materia
di “copia privata”?
La SIAE ha, in base alla legge, facoltà di controllo
su tutte le attività connesse con la fabbricazione, l’importazione
e la distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione
e di supporti vergini.
A tal fine, gli ispettori della SIAE possono accedere
ai locali di fabbricanti, importatori, distributori e duplicatori
e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività
svolta.
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