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Licenza
per l’utilizzazione in Internet del repertorio musicale tutelato dalla SIAE
La licenza in sintesi
LA SIAE è stata una delle prime società d'autori ad elaborare una licenza
che consentisse di utilizzare legalmente sulla rete la musica tutelata: infatti dal 1999
ha iniziato a rilasciare licenze il cui contenuto è stato adeguato nel corso degli anni,
sia sotto l'aspetto normativo che sotto l'aspetto economico, alle mutevoli esigenze del settore.
Diritti concessi
Attraverso la Licenza la SIAE autorizza il titolare del sito web a:
-
riprodurre tramite caricamento dei file all’interno
d’una banca dati (uploading) le opere del repertorio musicale
tutelato dalla SIAE;
-
diffondere queste opere attraverso le reti
telematiche e di telecomunicazione. In pratica, si tratta della
diffusione e dell’ascolto on line (streaming);
-
mettere a disposizione del pubblico le stesse
opere, che possono essere scaricate sulla memoria dei computer
(downloading).
Chi deve sottoscrivere la licenza
I titolari (sia persone fisiche che società) di siti web in cui sono presenti,
da sole od unitamente ad altri contenuti, opere musicali tutelate dalla SIAE, devono
sottoscrivere la licenza per il loro utilizzo. Per "opere
tutelate" si intendono non solo quelle degli associati alla SIAE, ma
anche quelle degli autori stranieri tutelati dalla SIAE, in base ad
accordi di reciprocità
conclusi con le altre Società d’autori.
Come vengono corrisposti i diritti
I compensi vengono corrisposti in misura percentuale sugli
introiti del sito web, con riferimento a:
-
incassi per pubblicità e per sponsorizzazioni;
-
incassi di qualsiasi natura percepiti dal titolare
del sito, con riferimento alla utilizzazione dei file musicali.
Tariffe
I compensi dovuti dal Licenziatario come corrispettivo per l’utilizzazione delle opere musicali
sono determinati in relazione alle diverse modalità di utilizzazione delle stesse e alle condizioni economiche di offerta
al pubblico dei servizi musicali. Le tariffe sono ampiamente illustrate all’allegato n.6 del
Modulo di Licenza
Controlli della SIAE
Il titolare del sito si obbliga a consentire alla SIAE la possibilità di
controllare tutte le operazioni che sono oggetto della licenza nei limiti
della legge sulla tutela della privacy (controlli contabili, accesso ai
file relativi alle programmazioni, controllo dei movimenti avvenuti per lo
scaricamento dei file musicali).
Rapporti Analitici
-
Il titolare del sito è tenuto a fornire trimestralmente alla SIAE
rapporti analitici (report) con
indicazione dei titoli delle opere, il codice IWC (solo se disponibile), i compositori e
gli autori delle opere, con i dati riguardanti gli ascolti o il numero di "contatti"
(per servizi di streaming) o transazioni (per servizi di downloading).
Limiti della licenza
Non sono compresi nella licenza i diritti spettanti:
-
ai produttori fonografici per l’utilizzazione dei supporti;
-
agli artisti interpreti ed esecutori;
-
ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive;
-
agli editori e agli autori musicali per la sincronizzazione, l'utilizzazione
pubblicitaria e per la riproduzione degli spartiti e dei testi delle opere stesse.
I titolari dei siti devono
richiedere a tutti questi soggetti le necessarie preventive autorizzazioni.
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