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Il 15% va calcolato sul numero totale
delle pagine del libro, comprese l’introduzione e la prefazione ed escluse
le eventuali pagine di pubblicità, o sul numero di pagine del testo
dell’opera vera e propria?
Le pagine di introduzione e la prefazione sono parte
integrante del testo, e quindi il 15% va calcolato sul numero totale
delle pagine del libro, esclusa la pubblicità e comprese l’introduzione,
la prefazione, l'indice e la bibliografia.
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Che cosa si deve fare per fotocopiare un intero volume
oltre il limite del 15%?
Si deve ottenere un'autorizzazione
specifica dagli aventi diritto. A tal fine potrà essere
contattata la SIAE.
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Fotocopiare il 15% al giorno è "formalmente legale"?
La legge non prevede alcun limite di tempo e la riproduzione
ripetuta, che dia luogo alla fotocopiatura oltre il limite del 15%,
non è consentita. Concorre nell’illecito la copisteria che sia consapevole
della trasgressione della norma da parte di un utente che si presenti
più volte in copisteria chiedendo ogni volta di copiare meno del 15%.
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Per le riviste raccolte in volume, il limite del
15% fa riferimento all'intero volume che raccolga le annate o ai singoli
fascicoli?
La legge si riferisce al fascicolo di periodico e
non tiene conto dell'eventuale rilegatura in volume che raccolga le
intere annate.
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Come ci si dovrà comportare per le riviste elettroniche
che non hanno tangibilità immediata?
Per le riviste elettroniche valgono i principi generali
previsti dalla legge sul diritto d'autore, che comportano la necessità
di autorizzazione per la riproduzione e la messa a disposizione del
pubblico. Per esse non si applica l’autorizzazione prevista per l’uso
personale entro il limite del 15% del volume o del fascicolo di periodico
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema simile, in quanto
non è lecita la riproduzione da file a carta.
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E’ stato siglato, tra la SIAE, i sindacati degli Autori ed Editori e le Associazioni di categoria dei punti di riproduzione
(copisterie, tabaccherie, cartolerie etc…), un nuovo accordo che avrà validità a partire dal 1 gennaio 2009. Cosa prevede?
Il nuovo accordo, valido dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, prevede, rispetto al precedente, un nuovo sistema
di determinazione dei compensi dovuti agli autori ed editori fondato su un criterio estimativo globale delle riproduzioni delle
opere protette effettuate, che tiene conto del numero di apparecchiature riproduttive possedute da ogni punto di riproduzione
e della tipologia di attività da questo esercitata.
- L’obbligo di acquistare ed apporre le contromarche sulle singole copie, previsto nel precedente accordo, ci sarà ancora?
No. La determinazione del compenso dovuto avviene secondo un criterio estimativo globale delle riproduzioni delle opere protette effettuate,
che tiene conto del numero di apparecchiature riproduttive possedute da ogni punto di riproduzione e della tipologia di attività da questo
esercitata. Pertanto la misura della somma dovuta è già indicata in apposita tabella allegata all’accordo. Ne consegue che anche i
contatti con gli Uffici territoriali della SIAE saranno ridotti al minimo necessario. Il nuovo accordo in materia è stato formulato
in modo tale da eliminare tutti gli adempimenti complicati. I titolari dei punti di riproduzione, una volta sottoscritta la c.d. presa d’atto
ed il relativo modulo informativo sulla privacy, si recheranno presso gli Uffici SIAE esclusivamente per effettuare il pagamento della somma d
ovuta per diritto d’autore.
- Questo accordo provocherà l’aumento del prezzo delle fotocopie rispetto al sistema previsto nel precedente accordo scaduto il 31 dicembre 2008?
Assolutamente no. Premesso che il riferimento per la determinazione del compenso dovuto per diritto d’autore è rimasto ancora fermo a quello previsto
nel vecchio accordo per il 2004 - cioè 7 centesimi di euro a pagina fotocopiata- si tiene a precisare che - con pieno accordo di tutte le associazioni
degli aventi diritto e degli utilizzatori firmatarie della convenzione - al fine di consentire il più possibile la regolarizzazione del settore,
si è stabilito di determinare detto compenso secondo un criterio estimativo globale delle riproduzioni delle opere protette effettuate, che tiene
conto del numero di apparecchiature riproduttive possedute da ogni punto di riproduzione e della tipologia di attività da questo esercitata.
- Per il gestore di un punto di riproduzione il pagamento delle somme indicate nel presente accordo è l’unico sistema per essere in regola?
Si. La legge delega la SIAE e le associazioni rappresentative degli autori ed editori a stipulare specifici accordi con le associazioni dei punti
riproduzione. Quello che viene stabilito con questi accordi diventa vincolante per tutti gli operatori e quindi il punto di riproduzione,
anche se in possesso di un solo macchinario a ciò solo saltuariamente dedicato, che faccia una fotocopia di un’opera protetta senza effettuare
il dovuto versamento del diritto d’autore entro i termini fissati nell’accordo commetterà un illecito.
- Ma con il nuovo accordo, rimane lo stesso il divieto di fotocopiare un testo oltre il limite del 15% e quello di
poter effettuare copie multiple?
Certamente. La stipula di una nuova convenzione relativa alle fotocopie effettuate
nei punti di riproduzione, non può modificare quanto disposto da una norma di Legge che vieta espressamente la fotocopiatura di un testo
oltre il limite del 15% e ne prevede la possibilità di effettuare riproduzioni esclusivamente per il solo uso personale escludendo, quindi,
le copie multiple(cfr.art 68 legge n633/41).
Dispense universitarie.
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Quale è la disciplina per le dispense universitarie messe a disposizione degli studenti dai docenti?
Per le dispense che contengono appunti di lezioni proprie dei docenti non ci sono particolari problemi, mentre problemi si pongono
per quelle dispense che contengono parti di testi vari del docente stesso e/o di altri docenti riuniti insieme. La realizzazione e
la conservazione di questo tipo di dispense presso le copisterie non possono ritenersi legittime poiché non sono realizzate "ad uso personale":
lo scopo di tale operazione è infatti quella di rendere disponibili le copie delle opere contenute nelle dispense a più persone (gli studenti).
L’attività di riproduzione di parti di opere di autori diversi in una dispensa deve essere – pertanto - autorizzata dagli aventi diritto e la
copisteria dovrà rifiutarsi di effettuare riproduzioni di tal tipo in assenza di detta autorizzazione.
- Il titolare del centro copia può essere ritenuto responsabile se parti delle opere inserite nelle dispense superano
il 15% del libro originale da cui sono tratte?
Vedi risposte precedenti.
- Il titolare del centro copia dovrà risalire agli autori ed editori
dei testi originali inseriti parzialmente nelle dispense per verificare
se sia o meno rispettato il limite del 15%?
Vedi risposta precedente.
- Il docente che prepara la dispensa è da ritenersi responsabile degli eventuali illeciti nella riproduzione della dispensa?
Vedi risposta precedente.
- Il singolo operatore può essere esonerato da questo genere di responsabilità?
Vedi risposte precedenti.
Tesi di laurea
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Sono soggette alla disciplina vigente anche le fotocopie
di opere protette fatte per la preparazione della tesi di laurea di
uno studente?
SI. Sono soggette alle disposizioni della legge le fotocopie dei testi a
prescindere dalle finalità per cui vengono effettuate (salvo l’espressa
riserva fatta dalla legge per le esigenze interne delle biblioteche) pertanto
lo sono anche quelle dei testi necessari alla preparazione delle tesi di laurea.
Possono essere fotocopiate le tesi di laurea?
Lo studente, in quanto autore della tesi, può effettuare
liberamente le fotocopie. Se le fotocopie sono invece richieste da
altri, è necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto.
Schede a deconto.
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Per le fotocopie
effettuate con macchine fotocopiatrici che funzionano con schede a
deconto, come sarà possibile da parte dei responsabili dei centri
copia controllare che la quantità di fotocopie fatte non superi il
limite del 15 %?
I responsabili dei centri copia dovranno portare a conoscenza dell'utente l’esistenza del limite del 15% con mezzi idonei (tipo
l’esposizione bene in vista nei pressi dei macchinari atti alla riproduzione di appositi cartelle predisposti e distribuiti
dalla S.I.A.E. ai punti di riproduzione). Dovranno anche prevedere adeguate forme di vigilanza, soprattutto per costituire un
deterrente all’attività illecita.
Rilegatura.
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I titolari delle copisterie che svolgono anche attività di rilegatura non sono tenuti a sapere cosa contiene il fascicolo da rilegare nè
potrebbero essere ritenuti responsabili della illecita fotocopiatura da loro effettuata. Se tuttavia appena fuori il locale lo studente
venisse trovato in possesso dell’intero testo fotocopiato altrove e soltanto rilegato dalla copisteria in questione, come potrebbero
i titolari delle copisterie provare la loro buona fede, dato che non sarà possibile dimostrare la provenienza delle fotocopie?
Il detentore del testo da rilegare dovrà fornire prova della legittimità della fotocopia (ad es. autorizzazione dell'editore/autore o
dichiarazione che quelle fotocopie sono di libri rari o fuori dai cataloghi editoriali effettuate in biblioteca pubblica.
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Dovrebbero in questo caso, per non correre rischi,
rifiutare anche la rilegatura?
L’attività di rilegatura può essere realizzata usando
le dovute precauzioni e avendo cura di farsi rilasciare dal cliente
copia della documentazione che attesti che la riproduzione fatta da
un altro centro copia è lecita.
Libri o spartiti di proprietà.
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Nel caso di fotocopiatura
di libro o spartito musicale del cliente è possibile fotocopiarlo
tutto ad uso personale?
No, in quanto il libro può essere fotocopiato solo
nei limiti del 15% anche se è di proprietà del cliente.
Per lo spartito musicale è vietata la fotocopiatura anche solo parziale.
Fotocopie di fotocopie.
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Le fotocopie di
fotocopie sono legali?
Si, entro i limiti previsti dalla legge (15% - uso
personale) e a condizione che le fotocopie da riprodurre riportino l’indicazione
dei dati identificativi dell’opera (titolo, autore, editore ecc.).
-
Si possono riprodurre fotocopie da fotocopie anonime,
cioè prive di qualsiasi elemento che permetta di individuare il testo
da cui sono tratte (l’autore, l’editore ecc.)?
No.
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Come ci si deve comportare, per evitare di superare
il limite del 15%, quando sia chiesta la fotocopiatura di fotocopie
e non si conosca il numero delle pagine del libro da cui sono tratte?
Perché sia legittima la riproduzione in fotocopia, le opere devono essere
identificate, deve in particolare essere conosciuto anche il numero delle pagine
che le compongono.
Libri editati all'estero.
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Per i libri editati
all’estero (europei ed extraeuropei), sono dovuti i diritti d'autore?
La legge 248/2000 si applica anche in questi casi.
Supporti magnetici.
-
Nel caso si memorizzassero
alcuni testi, in particolare quelli più richiesti dagli studenti,
su supporti magnetici (anche a mezzo scanner) per la successiva stampa
che i singoli interessati, sempre nel rispetto del limite del 15%,
dovessero poi richiedere, i testi verrebbero illecitamente riprodotti
dal centro per intero contrariamente alle disposizioni di legge
. Come ci si deve comportare?
La legge sul diritto d'autore non consente la riproduzione
digitale (ad es. da supporto cartaceo a file digitale, ottenuta mediante
scannerizzazione) che deve essere sempre autorizzata dall'editore. Anche
la successiva riproduzione da file a carta non è consentita.
-
E se gli operatori aggirassero i divieti scannerizzando
i testi ed inviandoli ai clienti tramite posta elettronica?
Trattandosi di operazione non consentita dalla legge
sul diritto d'autore, questa attività è vietata, e sanzionata in via
penale, amministrativa e civile, a meno che non sia specificamente
autorizzata dagli aventi diritto.
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E se vengono scaricati da Internet i testi da cui
trarre poi le fotocopie?
Anche questa attività
deve essere espressamente autorizzata dagli aventi diritto.
Fotocopie di quotidiani e settimanali.
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Sono soggette
alle disposizioni della legge sul diritto d’autore le fotocopie di quotidiani
e di settimanali?
Anche le fotocopie di quotidiani e settimanali sono
soggette all'applicazione della legge: non sono infatti previste esenzioni
al riguardo.
Attività didattica e di consulenza.
-
Come deve comportarsi una società, un’associazione, una fondazione,
uno studio associato, un libero professionista che, per "attività di consulenza"
o per "attività didattica e di formazione" fotocopia libri di carattere scientifico
e consegna queste fotocopie ad altri, oppure chi, per fini didattici
(corsi di aggiornamento professionale, convegni, corsi di formazione
etc.) fotocopia parzialmente o integralmente libri e riviste di carattere
scientifico, ne distribuisce le fotocopie o ne consente la consultazione?
Le previsioni della legge riguardano la riproduzione per uso personale
dei lettori, e non vi rientrano le attività indicate, che non sono mai libere.
Occorre perciò ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto.
-
Come deve comportarsi uno studioso, un professionista,
ecc., che, svolgendo "un’attività senza scopo di lucro",
fotocopia ad uso personale all’interno di una struttura privata
(abitazione, studio professionale), parzialmente o integralmente libri
e riviste di carattere scientifico di sua proprietà e che poi
le consegna gratuitamente ad altri?
Se il testo viene fotocopiato nella propria abitazione
ad uso personale, sempre entro i limiti previsti dalla legge, il privato
non è tenuto a svolgere alcun adempimento. Egli però non può cedere le fotocopie
ad altri, dato che la legge consente la fotocopiatura solo per uso
personale.
Diversamente per gli studi professionali, non potendo qualificarsi detta attività di
fotocopiatura finalizzata ad un uso personale, deve essere autorizzata dall’avente diritto.
-
Come si devono comportare queste persone per corrispondere
i compensi per diritto d'autore agli autori ed editori delle opere
dell'ingegno riprodotte?
La legge prevede che la riproduzione di opere sia libera solo se effettuata per uso personale.
Pertanto i professionisti, le società, ecc., non effettuando le fotocopie per un uso personale,
dovranno chiedere l’autorizzazione all’avente diritto.
- Occorrono eventuali autorizzazioni di carattere generale per riprodurre in tutto o in parte libri e riviste?
Per riprodurre oltre i limiti previsti dalla legge
(15%) e/o anche al di sotto di questi limiti ma per uso non personale,
occorre un'autorizzazione particolare da ottenere dagli aventi diritto.
- Deve inviare il
"campione" (fascicolo) alla SIAE competente indicando il numero
di fascicoli che sono stati formati?
No, vedere risposta precedente.
Esercizi che non fotocopiano i testi.
-
Come dovranno
comportarsi gli esercizi commerciali che non svolgono attività di
fotocopiatura dei testi?
Non dovranno compiere alcuna formalità. La loro attività
potrà comunque essere sottoposta alle verifiche e ai controlli previsti
dalla Legge.
Fotocopie di copertine.
-
Si possono fotocopiare
le copertine delle video/musicassette, dei CD, dei DVD o supporti
analoghi?
No, in questi casi, la riproduzione deve essere autorizzata
dagli aventi diritto: si dovrà inoltrare la richiesta ai produttori
dei supporti.
Fotocopie per traduzioni.
-
A quale normativa sono soggette le case editrici
che commissionano fotocopie di libri interi per tradurli?
Dovendo avere l’autorizzazione per la traduzione,
le case editrici dovrebbero aver precedentemente ottenuto dall'editore
di origine anche l'autorizzazione per la fotocopiatura. Copia di tale
autorizzazione dovrà essere acquisita dalla copisteria.
Opere protette
-
Quali opere sono protette in base alla legge
sul diritto d’autore?
Sono protette, purché abbiano carattere creativo:
-
le opere letterarie, scientifiche, didattiche
e religiose;
-
le opere drammatiche;
-
le opere musicali;
-
le opere liriche;
-
le opere coreografiche, pantomimiche;
-
le opere della scultura, della pittura, dell’arte
del disegno;
-
i programmi per elaboratore;
-
le elaborazioni di carattere creativo dell’opera
originale;
-
le opere fotografiche;
-
i disegni e le opere dell’architettura;
-
le banche di dati;
-
il disegno industriale;
-
le opere collettive (riviste e giornali).
La riproduzione tramite fotocopiatura è soggetta alla disciplina sul diritto d’autore prevista dalla disciplina sul diritto d’autore prevista dalla
legge n.633/41.
La durata della protezione è per tutta la vita dell’autore
e fino al 31 dicembre del 70° anno dopo la sua morte. In caso esistano
più coautori la durata si determina sulla vita del coautore che muore
per ultimo.
Le opere non più protette sono di pubblico dominio
e possono essere riprodotte liberamente. Tuttavia non è lecito ( art.
2598 C.C.: concorrenza sleale) riprodurre la composizione grafica
dell’opera.
Traduzioni
Va ricordato, per i libri stranieri tradotti in lingua
italiana, che la durata della tutela deve essere calcolata tenendo
conto che il traduttore è da considerare a pieno titolo tra gli autori
dell’opera tradotta: la durata di protezione delle traduzioni si prolunga
quindi fino a 70 anni dopo la morte del traduttore.
Fotocopie nelle biblioteche.
-
Si possono fotocopiare
in biblioteca opere che non sono presenti nella biblioteca stessa?
Ad esempio: posso fotocopiare in biblioteca un libro che ho portato
da casa?
No, in biblioteca possono essere fotocopiate unicamente
le opere presenti nella biblioteca stessa.
Anche nelle biblioteche vale il limite del 15%?
Il limite del 15% deve essere rispettato in tutti
i casi, salvo che l’opera da fotocopiare, presente nella biblioteca,
sia rara e fuori dai cataloghi editoriali. Per fotocopiare un'intera
opera in commercio, si deve ottenere un'autorizzazione specifica dagli
aventi diritto.
-
E’ possibile fare per intero la riproduzione nel
caso di opera rara fuori dai cataloghi?
Si, ma solo in una biblioteca pubblica.
-
E fuori dalla biblioteca?
No, non e' possibile effettuare fotocopie di opere
rare per intero senza l'autorizzazione degli aventi diritto.
-
Come si può stabilire se un’opera è rara e fuori
dai cataloghi editoriali?
Per stabilire se un testo è fuori dai cataloghi editoriali
si può consultare il "Catalogo dei libri in commercio", pubblicato
annualmente dall'Editrice Bibliografica. Tale catalogo raccoglie tutti
i libri disponibili nell'area di lingua italiana e diffusi attraverso
i comuni canali di vendita.
-
La legge stabilisce che possano essere fatte
liberamente le fotocopie delle opere presenti nelle biblioteche, unicamente
per i servizi delle biblioteche. Ma che cosa si intende per servizi
di biblioteca?
Per "servizi di biblioteca" si intendono i
servizi propri e interni e non quelli forniti agli utenti.
Questa norma è stata concepita per consentire solo
le copie (di libri o altri supporti) realizzate per essere messe a
disposizione del pubblico e per evitare il deterioramento degli originali.
Scambio di testi.
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Il "document
delivery" si verifica quando una biblioteca è sprovvista del testo
che gli viene richiesto e si rivolge ad un’altra biblioteca che, dietro
richiesta, gliene spedisce una copia. Questa attività, rientra tra
i servizi di biblioteca? In caso negativo, l’intero testo non potrebbe
essere fotocopiato dalla biblioteca che trasferisce il testo richiesto
senza superare il limite del 15%?
Il "document delivery" non rientra nel regime di
licenza previsto dalla legge.
Privati nelle biblioteche.
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Nelle biblioteche universitarie il servizio di fotocopiatura
viene reso sia direttamente (con proprie macchine e proprio personale)
che da privati che vi operano in virtù di appositi contratti e che hanno una posizione
fiscale propria, indipendente da quella dell’ente da cui la biblioteca
dipende.
Dato che il privato rende per convenzione alla biblioteca
un servizio che altrimenti questa dovrebbe gestire in proprio, può
prestare quei servizi, con esonero dal limite del 15% per le opere
fuori catalogo, proprio come se fosse la biblioteca stessa ad agire?
L’operatore privato è tenuto a seguire la normativa
generale in vigore per le copisterie. Gli accordi, in corso di definizione,
potranno indicare gli eventuali usi per i quali risultino compresi nel
sistema adottato per la biblioteca anche i servizi in outsourcing, purché
avvengano all'interno dei locali e con le opere delle biblioteche.
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Il privato che opera per convenzione all’interno
delle biblioteche, dovrà essere trattato come le copisterie esterne
o come le biblioteche?
Anche questo caso sarà definito in base agli accordi
da raggiungere con le biblioteche.
Materiale didattico.
-
Il materiale didattico distribuito con autorizzazione a fotocopiare
da parte della scuola è soggetto all'applicazione della legge?
Le autorizzazioni devono essere rilasciate dagli
aventi diritto (autori ed editori) e non da altri soggetti non titolari
del diritto (es. gli insegnanti, la scuola, etc.).
Manuali.
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I manuali di apparecchiature elettriche (radio, telefoni, etc.)
sono soggetti all'applicazione della legge?
I semplici fogli illustrativi delle caratteristiche e il funzionamento
dell'apparecchio (normalmente forniti con l'apparecchio stesso), possono
difficilmente essere ritenuti un'opera dell'ingegno.
Diverso è il caso di manuali che, sia pur di formato ridotto, hanno tutte
le caratteristiche di un volume quali ad es. i manuali Hoepli, manuali software, ecc...
In tali casi la norma va applicata.
Carte geografiche.
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Le carte geografiche
sono soggette all'applicazione della legge?
Se fanno parte di un volume o di un fascicolo di
periodico, possono essere riprodotte nel limite del 15% e previo pagamento
dei diritti.
Non sono liberamente riproducibili se non fanno parte
di un volume o di un periodico.
Termini di protezione.
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Per determinare
i termini di protezione dell'opera, bisogna far riferimento all'autore
o alla data di pubblicazione del volume?
La tutela è garantita all'opera (e non all'edizione
libraria) e il calcolo dei termini di protezione si effettua in base
alla vita dell'autore.
Fotocopie ad uso scolastico.
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La riproduzione, comunemente richiesta dagli insegnanti, di poche pagine
tratte da un libro in un numero elevato di copie per le necessità della propria
classe, quindi per uso non personale ma neanche per scopo di lucro, può rientrare
in quelle finalità didattiche che limitano l'esercizio del diritto d'autore?
La riproduzione in più copie di alcune pagine di un testo non rientra nell’"uso personale";
per rendere lecito questo uso, finora tollerato, ma non autorizzato dalla legge, si dovrà
stipulare un accordo specifico tra gli editori e il Ministero della Pubblica Istruzione.
Al momento, ogni copia multipla è vietata e le finalità didattiche che limitano il diritto
d'autore sono esclusivamente quelle espressamente previste dalla legge e dalle convenzioni stipulate.
Fotocopie ad uso aziendale.
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Analogo caso si può presentare per un’azienda che richieda più copie di alcune pagine da destinare ai
propri dipendenti: è lecita una tale richiesta che esclude l'uso personale, ma anche le finalità di lucro?
Essendo l'uso aziendale
uso non personale, va richiesta espressa autorizzazione agli aventi
diritto .
Fotocopie opere arti figurative.
-
Come ci si deve
comportare nel caso in cui vengano riprodotte su poster, stoffa o
altri materiali, attraverso macchinari particolari, opere delle arti
figurative?
In questo caso si deve ottenere l'autorizzazione
a riprodurre, che può essere richiesta, per le opere protette affidate
alla tutela della SIAE, alla Sezione OLAF - Ufficio Arti Figurative.
Il compenso verrà definito caso per caso e non potrà essere assolutamente
commisurato a quello relativo alle fotocopie.