All'interno delle biblioteche pubbliche possono essere
effettuate fotocopie di opere tutelate per uso personale, ma solo per
quelle presenti nelle biblioteche ed entro il limite massimo del 15% di
ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
Il limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca
sono rare e fuori dei cataloghi editoriali: in questo caso le opere
possono essere fotocopiate integralmente.
Sono, invece, libere le fotocopie delle opere presenti
nelle biblioteche effettuate per i "servizi di biblioteca",
cioè per i servizi interni e non per quelli forniti agli utenti. Sono,
quindi, considerate libere le fotocopie che vengono messe a disposizione
del pubblico per evitare il deterioramento degli originali.
La legge prevede che i compensi da corrispondere tramite
la SIAE agli aventi diritto (autori ed editori) siano in forma forfettaria,
limitatamente a quanto incassato per il servizio (che quindi non potrà
essere gratuito) senza altre spese a carico dello Stato o degli enti dai
cui dipendono le biblioteche.