Copisterie/Punti di riproduzione
La SIAE e le Associazioni
degli autori e degli editori hanno concluso in data 13/01/2009 un accordo con le Associazioni
dei centri di riproduzione CNA, Casartigiani, CLAAI, Confartigianato, Legacoop e Confesercenti,
nel quale sono fissati i compensi per diritto d'autore per la riproduzione delle opere mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema,
e le modalità da seguire per il loro pagamento
(legge n.633/41).
Tale accordo ha validità per il biennio 2008-2009 e prevede un nuovo sistema di determinazione dei compensi dovuti agli aventi
diritto, fondato su un criterio estimativo globale delle riproduzioni delle opere protette effettuate che tiene conto del numero
di apparecchiature riproduttive possedute da ogni punto di riproduzione e della tipologia di attività esercitata.
Nulla è variato per quanto concerne le previsioni di legge. La riproduzione di opere dell'ingegno pubblicate per le
stampe è consentita purché effettuata:
-
"per uso personale" del cliente, cioè per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale
o per farne ulteriori copie da distribuire a altri, anche gratuitamente. È vietata, in generale, ogni utilizzazione fatta in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica che spettano all'autore.
I punti di riproduzione (copisterie, copy-center, ma
anche tabaccherie, cartolerie o altri esercizi commerciali che effettuano fotocopie di opere tutelate) per regolarizzare la loro posizione devono mettersi in
contatto con l'ufficio SIAE competente per il territorio,
e sottoscrivere una "presa d'atto", sulla quale sono specificati gli elementi costitutivi dell’accordo.
Il compenso dovuto dai punti di riproduzione sono determinati forfetariamente “a macchina” per le diverse tipologie di esercizi e gli importi
da corrispondere sono quelli evidenziati nella tabella che segue:
| Prospetto compensi annuali per diritto d’autore |
| N. | Categoria punti copia | Compenso a macchina in euro | Totale annuo dovuto in euro |
| 1 | con una macchina | 200,00 | 200,00 |
| 2 | con due macchine | 325,00 | 650,00 |
| 3 | con tre macchine | 433,33 | 1.300,00 |
| 4 | con quattro macchine | 550,00 | 2.200,00 |
| 5 | con cinque o più macchine | --- | 2.600,00 |
| 6 | Punti copia con una sola macchina che effettuino riproduzioni in via occasionale | --- | Totale biennale dovuto in euro
150,00 |
In occasione del pagamento della somma dovuta, all’esercente verrà consegnata una locandina - da esporre bene in vista nel locale - attestante
che l’esercizio è in regola con la normativa sul diritto d’autore ed è pertanto legittimato ad effettuare riproduzioni, mediante fotocopia o analogo
sistema, di opere protette.
La SIAE, inoltre, cura la pubblicazione sul proprio sito dell’elenco dei punti di riproduzione in regola
con il diritto d’autore e – dunque – legittimati ad effettuare copie delle opere protette, nel pieno rispetto della normativa vigente (15% dell'opera ed uso personale).
La SIAE esercita su tutto il territorio nazionale un’attività di controllo presso i punti di riproduzione, presso altri esercizi pubblici e ovunque
vengano effettuate riproduzioni di opere tutelate.
Le inosservanze degli accordi sono segnalate dalla SIAE alle competenti autorità per l'applicazione delle sanzioni previste.
|