La Tutela economica del diritto d’autore
La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce che
ciascuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica
della quale egli è autore. Ogni volta che un'opera viene rappresentata in
pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta, utilizzata nelle forme più
diverse, l’autore ha il diritto di esigere un compenso in relazione all’utilizzo
del suo lavoro: è il diritto d'autore, che spesso viene erroneamente
ritenuto una tassa, mentre in realtà è la giusta retribuzione dovuta a
chi ha creato un'opera.
L’autore che decide di aderire alla SIAE, di fatto le delega il
compito di seguire il "percorso" delle proprie opere, in Italia
e nel mondo, concedendo licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione
dei suoi lavori, riscuotendo e distribuendo all’autore i relativi
compensi. Un compito necessario, ma non facile, per non dire quasi sempre
impossibile, per un singolo individuo. Un lavoro non creativo al servizio
del lavoro creativo, che permette all’autore di dedicarsi interamente
alla propria attività; mentre la SIAE, che tra l’altro è presente con
i suoi uffici in tutto il territorio italiano (ed ha rapporti con Società
d’autori di tutto il mondo) si occupa di tutelare le opere e gestire i
rapporti con i cosiddetti "utilizzatori".
La SIAE tutela le opere musicali, quelle letterarie e dell’arte
visiva, quelle teatrali e radiotelevisive, quelle cinematografiche e le
opere liriche. E’ inoltre possibile depositare presso la SIAE le Opere
Inedite ed i programmi software.
La SIAE è inoltre una delle prime Società d’Autori al mondo ad aver predisposto,
in via sperimentale, una licenza per la tutela della musica su Internet.
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