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Letteratura

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Perché associarsi

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo (Legge 22 aprile 1941, n. 633).

La diffusione dell’opera letteraria si basa sul contratto di edizione con cui l’autore autorizza a pubblicare l’opera, cioè a riprodurla a stampa ed a metterla in circolazione.

Lo sviluppo dei moderni mezzi di comunicazione e il recente avvento della società dell’informazione hanno enormemente accresciuto le altre forme di utilizzo delle opere.

Per consentire agli autori letterari di esercitare in concreto una serie di diritti loro riconosciuti dalla legge la SIAE svolge anche in questo settore la sua attività di intermediazione.

All’autore di opere letterarie (o delle loro traduzioni) la SIAE offre la possibilità di avvalersi di questi servizi:

  • Tutela di tutte le opere pubblicate per i diritti relativi alle seguenti forme di utilizzazione:

  1. recitazione o lettura in pubblico;

  2. diffusione a mezzo radio, televisione e procedimenti analoghi;

  3. comunicazione pubblica a mezzo apparecchi radio o televisivi in pubblici esercizi;

  4. riproduzione meccanica (su dischi e CD, cassette audio e video, CD-ROM ecc.).

  5. riproduzione e diffusione su reti telematiche (Internet);

  6. riproduzione per uso personale mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

L’attività di intermediazione per i diritti relativi a questi tipi di utilizzazione è riservata per legge alla SIAE.

E’ evidente, specie nell’attuale fase di rapida evoluzione tecnologica, il rilievo del servizio che la SIAE offre per questi tipi di utilizzazione, assicurando agli autori e agli editori associati un controllo esteso all’intero territorio nazionale.

La SIAE offre così agli utilizzatori un punto di riferimento unico, che consente loro di calcolare in anticipo i costi da sostenere per diritti d’autore, grazie ad un sistema di tariffe generali, applicabili alla totalità degli operatori.

La SIAE associa non solo gli autori ma anche gli editori e ciò agevola le procedure operative in vista dei comuni interessi che autori ed editori hanno nei confronti degli utilizzatori.

Non è obbligatorio servirsi dell’intermediazione della SIAE: gli autori possono infatti curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, negoziando personalmente le condizioni di utilizzo. Ma la gestione diretta è assai onerosa nella maggior parte dei casi, poiché è molto difficile e faticoso per il singolo autore seguire tutte le autorizzazioni delle sue opere e controllare che il loro sfruttamento avvenga secondo i termini definiti con gli utilizzatori.

Inoltre la SIAE, che è l’Ente pubblico preposto all’attività di tutela dei diritti d’autore, può intervenire in via autonoma quando sono commessi abusi che ledono i diritti dei propri associati, contestando le utilizzazioni non autorizzate e ponendo in essere le azioni necessarie per definire le questioni in via amichevole o attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria.

Attraverso i bollini autoadesivi applicati su molti supporti (libri, CD, cassette audio e video, CD-ROM ecc.) la SIAE è inoltre in grado di esercitare un controllo accurato sulle tirature e di proteggere i diritti degli autori in caso di riproduzioni non autorizzate.

In alcuni casi poi - come per la copia privata (i diritti dovuti per compensare le riproduzioni effettuate per uso privato, calcolati in percentuale sul prezzo di vendita dei registratori audio e delle cassette vergini) o la reprografia (il diritto di ottenere un compenso per la riproduzione delle opere a mezzo fotocopia o xerocopia, di recente introdotto in Italia con la Legge 18 agosto 2000, n.248) - non è consentito l’esercizio dei diritti in proprio e solo la SIAE può assicurare agli autori e agli editori la concreta tutela dei loro diritti.

Con l’adesione alla SIAE l’autore le affida l’esercizio dei diritti per tutte le forme di utilizzazione economica di tutte le opere comprese nel mandato (recitazione o lettura in pubblico, riproduzione meccanica, diffusione radiofonica e televisiva, comunicazione pubblica, riproduzione e diffusione su reti telematiche, riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo).

Da quel momento l’autore è tenuto ad avvalersi dell’intermediazione della SIAE, alla quale dovrà indirizzare gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni.

L’adesione alla Società non consente agli autori di percepire direttamente compensi, rinunciare ai diritti, concedere riduzioni o rilasciare in proprio autorizzazioni, anche a titolo gratuito: tali esclusioni sono nell’interesse stesso degli autori, in quanto garantiscono agli utilizzatori trasparenza e univocità di condizioni di utilizzo e prevengono la corsa al ribasso e all’abbandono dei diritti, che si risolverebbe a totale danno degli interessi dell’intera categoria.

E’ però importante sottolineare che, anche dopo la sua adesione alla SIAE, l’autore mantiene il pieno controllo sulle elaborazioni, le riduzioni e le utilizzazioni pubblicitarie: per questi tipi di sfruttamento, che coinvolgono gli aspetti più delicati della tutela dei suoi diritti, l’autore è infatti interpellato di volta in volta dalla SIAE per approvare l’utilizzo ed è libero di concedere o negare l’autorizzazione.

Nessun adempimento specifico è richiesto per fruire della tutela all’estero, che è assicurata, grazie agli accordi di reciproca rappresentanza con varie società di autori straniere, in Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Jugoslavia, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Sud Africa, Svizzera e Ungheria.

La SIAE, pur non tutelando i diritti morali (diritto di paternità, diritto di pubblicazione e diritto all’integrità dell’opera), agevola le azioni svolte a loro difesa da parte dell’autore.

  • Vigilanza sull’esecuzione dei contratti di edizione stipulati e dichiarati alla Società

Per questi contratti la Sezione OLAF della SIAE provvede, in luogo dell’autore, al riscontro periodico delle vendite ed alla percezione dei diritti dovuti dall’editore secondo le condizioni che l’autore ha convenuto con l’editore.

Il contratto di edizione è quindi stipulato senza l’intervento della SIAE: è però necessario, perché sia accettato in tutela, che la pubblicazione e la diffusione dell’opera siano a totale carico dell’editore senza alcun contributo dell’autore e che a quest’ultimo sia riconosciuto un compenso in percentuale sugli esemplari venduti, per cui l’editore è tenuto - almeno annualmente – a rendere conto dell’andamento delle vendite; occorre inoltre che le copie del libro siano vidimate dalla SIAE.

La Sezione OLAF della SIAE seguirà quindi, nei confronti degli editori, tutti i rapporti economici derivanti dall’esecuzione dei contratti accettati in tutela, provvedendo a sollecitare gli adempimenti non eseguiti alle scadenze, a richiedere la documentazione per casi particolari (come nel caso della distruzione delle giacenze), ad effettuare l’incasso dei diritti e il loro successivo riversamento agli autori.

  • Vidimazione sui libri

La vidimazione dei frontespizi delle opere pubblicate a stampa è una delle forme più antiche e più conosciute di intervento della SIAE. Il contrassegno che figura sui libri è apposto a mezzo di timbro o di etichette numerate progressivamente.

La vidimazione fa fede del numero di esemplari stampati in base al contratto di edizione, fornendo sia all’autore che all’editore un’attestazione del numero di frontespizi timbrati o di etichette intestate e fornite.

Gli autori tutelati dalla Società non hanno altro impegno che quello di rispondere ad eventuali richieste di informazioni e di autorizzazioni loro pervenute attraverso la SIAE. Il lavoro degli uffici e la tutela concreta dei diritti degli autori sono agevolati dalla tempestiva dichiarazione delle nuove commissioni di opere create appositamente per la diffusione radiofonica o televisiva e dalla comunicazione di notizie sulle utilizzazioni nei Paesi esteri in cui vi sia una Società che ha un contratto di rappresentanza con la SIAE.

La tutela delle opere è garantita a partire dalla data della domanda d'iscrizione o della firma del contratto di mandato: per le utilizzazioni anteriori a tale data la SIAE può comunque adoperarsi per il recupero dei diritti spettanti all’autore e non pagati dagli utilizzatori.

 
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