).
La diffusione dell’opera letteraria si basa sul
contratto di edizione con cui l’autore autorizza a pubblicare l’opera,
cioè a riprodurla a stampa ed a metterla in circolazione.
Lo sviluppo dei moderni mezzi di comunicazione e il
recente avvento della società dell’informazione hanno enormemente
accresciuto le altre forme di utilizzo delle opere.
Per consentire agli autori letterari di esercitare in
concreto una serie di diritti loro riconosciuti dalla legge la SIAE svolge
anche in questo settore la sua attività di intermediazione.
All’autore di opere letterarie (o delle loro
traduzioni) la SIAE offre la possibilità di avvalersi di questi servizi:
-
Tutela di tutte le opere pubblicate per i diritti
relativi alle seguenti forme di utilizzazione:
-
recitazione o lettura in pubblico;
-
diffusione a mezzo radio, televisione e
procedimenti analoghi;
-
comunicazione pubblica a mezzo apparecchi radio o
televisivi in pubblici esercizi;
-
riproduzione meccanica (su dischi e CD, cassette
audio e video, CD-ROM ecc.).
-
riproduzione e diffusione su reti telematiche
(Internet);
-
riproduzione per uso personale mediante fotocopia,
xerocopia o sistema analogo.
L’attività di intermediazione per i diritti relativi
a questi tipi di utilizzazione è riservata per legge alla SIAE.
E’ evidente, specie nell’attuale fase di rapida
evoluzione tecnologica, il rilievo del servizio che la SIAE offre per
questi tipi di utilizzazione, assicurando agli autori e agli editori
associati un controllo esteso all’intero territorio nazionale.
La SIAE offre così agli utilizzatori un punto di
riferimento unico, che consente loro di calcolare in anticipo i costi da
sostenere per diritti d’autore, grazie ad un sistema di tariffe
generali, applicabili alla totalità degli operatori.
La SIAE associa non solo gli autori ma anche gli
editori e ciò agevola le procedure operative in vista dei comuni
interessi che autori ed editori hanno nei confronti degli utilizzatori.
Non è obbligatorio servirsi dell’intermediazione
della SIAE: gli autori possono infatti curare direttamente i rapporti con
gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, negoziando personalmente
le condizioni di utilizzo. Ma la gestione diretta è assai onerosa nella
maggior parte dei casi, poiché è molto difficile e faticoso per il
singolo autore seguire tutte le autorizzazioni delle sue opere e
controllare che il loro sfruttamento avvenga secondo i termini definiti
con gli utilizzatori.
Inoltre la SIAE, che è l’Ente pubblico preposto all’attività
di tutela dei diritti d’autore, può intervenire in via autonoma quando
sono commessi abusi che ledono i diritti dei propri associati, contestando
le utilizzazioni non autorizzate e ponendo in essere le azioni necessarie
per definire le questioni in via amichevole o attraverso il ricorso all’autorità
giudiziaria.
Attraverso i bollini autoadesivi applicati su molti
supporti (libri, CD, cassette audio e video, CD-ROM ecc.) la SIAE è
inoltre in grado di esercitare un controllo accurato sulle tirature e di
proteggere i diritti degli autori in caso di riproduzioni non autorizzate.
In alcuni casi poi - come per la copia privata (i
diritti dovuti per compensare le riproduzioni effettuate per uso privato,
calcolati in percentuale sul prezzo di vendita dei registratori audio e
delle cassette vergini) o la reprografia (il diritto di ottenere un
compenso per la riproduzione delle opere a mezzo fotocopia o xerocopia, di
recente introdotto in Italia con la
) - non
è consentito l’esercizio dei diritti in proprio e solo la SIAE può
assicurare agli autori e agli editori la concreta tutela dei loro diritti.
Con l’adesione alla SIAE l’autore le affida l’esercizio
dei diritti per tutte le forme di utilizzazione economica di tutte le
opere comprese nel mandato (recitazione o lettura in pubblico,
riproduzione meccanica, diffusione radiofonica e televisiva, comunicazione
pubblica, riproduzione e diffusione su reti telematiche, riproduzione
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo).
Da quel momento l’autore è tenuto ad avvalersi dell’intermediazione
della SIAE, alla quale dovrà indirizzare gli utilizzatori per il rilascio
delle autorizzazioni.
L’adesione alla Società non consente agli autori di
percepire direttamente compensi, rinunciare ai diritti, concedere
riduzioni o rilasciare in proprio autorizzazioni, anche a titolo gratuito:
tali esclusioni sono nell’interesse stesso degli autori, in quanto
garantiscono agli utilizzatori trasparenza e univocità di condizioni di
utilizzo e prevengono la corsa al ribasso e all’abbandono dei diritti,
che si risolverebbe a totale danno degli interessi dell’intera
categoria.
E’ però importante sottolineare che, anche dopo
la sua adesione alla SIAE, l’autore mantiene il pieno controllo sulle
elaborazioni, le riduzioni e le utilizzazioni pubblicitarie: per
questi tipi di sfruttamento, che coinvolgono gli aspetti più delicati
della tutela dei suoi diritti, l’autore è infatti interpellato di volta
in volta dalla SIAE per approvare l’utilizzo ed è libero di concedere o
negare l’autorizzazione.
Nessun adempimento specifico è richiesto per fruire
della tutela all’estero, che è assicurata, grazie agli accordi
di reciproca rappresentanza con varie società di autori straniere, in
Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Jugoslavia, Paesi Bassi,
Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Sud Africa, Svizzera e Ungheria.
La SIAE, pur non tutelando i diritti morali (diritto
di paternità, diritto di pubblicazione e diritto all’integrità dell’opera),
agevola le azioni svolte a loro difesa da parte dell’autore.
-
Vigilanza sull’esecuzione dei contratti di
edizione stipulati e dichiarati alla Società
Per questi contratti la Sezione OLAF della SIAE
provvede, in luogo dell’autore, al riscontro periodico delle vendite ed
alla percezione dei diritti dovuti dall’editore secondo le condizioni
che l’autore ha convenuto con l’editore.
Il contratto di edizione è quindi stipulato senza l’intervento
della SIAE: è però necessario, perché sia accettato in tutela, che la
pubblicazione e la diffusione dell’opera siano a totale carico dell’editore
senza alcun contributo dell’autore e che a quest’ultimo sia
riconosciuto un compenso in percentuale sugli esemplari venduti, per cui l’editore
è tenuto - almeno annualmente – a rendere conto dell’andamento delle
vendite; occorre inoltre che le copie del libro siano vidimate dalla SIAE.
La Sezione OLAF della SIAE seguirà quindi, nei
confronti degli editori, tutti i rapporti economici derivanti dall’esecuzione
dei contratti accettati in tutela, provvedendo a sollecitare gli
adempimenti non eseguiti alle scadenze, a richiedere la documentazione per
casi particolari (come nel caso della distruzione delle giacenze), ad
effettuare l’incasso dei diritti e il loro successivo riversamento agli
autori.
La vidimazione dei frontespizi delle opere pubblicate a
stampa è una delle forme più antiche e più conosciute di intervento
della SIAE. Il contrassegno che figura sui libri è apposto a mezzo di
timbro o di etichette numerate progressivamente.
La vidimazione fa fede del numero di esemplari stampati
in base al contratto di edizione, fornendo sia all’autore che all’editore
un’attestazione del numero di frontespizi timbrati o di etichette
intestate e fornite.
Gli autori tutelati dalla Società non hanno altro
impegno che quello di rispondere ad eventuali richieste di informazioni e
di autorizzazioni loro pervenute attraverso la SIAE. Il lavoro degli
uffici e la tutela concreta dei diritti degli autori sono agevolati dalla
tempestiva dichiarazione delle nuove commissioni di opere create
appositamente per la diffusione radiofonica o televisiva e dalla
comunicazione di notizie sulle utilizzazioni nei Paesi esteri in cui vi
sia una Società che ha un contratto di rappresentanza con la SIAE.