-
Vorrei installare un videoregistratore nella sala di
attesa di uno studio professionale. Sono dovuti i compensi per diritto
d'autore?
Sì, poiché si tratta di pubblica esecuzione. I diritti
sono corrisposti forfetariamente, stipulando un abbonamento presso l'Ufficio
SIAE competente per il
territorio.
-
Per esigenze didattiche, vorrei far vedere in
classe ai miei studenti delle videocassette. Sono dovuti i compensi per
diritto d'autore?
No, purché la visione sia riservata esclusivamente agli
studenti e sia a titolo assolutamente gratuito.
-
Se ascolto musica dal mio CD portatile devo pagare
i diritti alla SIAE?
No, poiché si tratta di ascolto privato.
-
Nella nostra azienda intendiamo installare un centralino telefonico con attesa musicale. Sono dovuti i compensi per diritto d'autore?
Sì. E' dovuto un compenso forfetario in abbonamento, che
varia in base al numero di linee utilizzate.
-
Durante il mio pranzo di nozze, nel ristorante, vorrei ascoltare della musica. Devo pagare la SIAE?
Si, perché l’esecuzione avviene in luogo pubblico.
I compensi dovuti per l'utilizzazione di brani musicali
nel corso di feste private (matrimoni, battesimi, compleanni ecc.) sono differenziati a seconda che il trattenimento avvenga con o senza festa da
ballo. Gli importi sono calcolati in misura forfetaria in base al numero degli invitati e della categoria del locale dove avviene il ricevimento.
-
In un circolo privato vorrei installare degli apparecchi musicali e vorrei organizzare delle manifestazioni riservate
ai soci. Sono dovuti i compensi per diritto d'autore?
Sì. Gli accordi stipulati con l'Associazionismo nazionale prevedono specifici compensi ridotti, che variano a seconda del
numero dei soci e, in caso di installazione di apparecchi musicali, anche del tipo di apparecchio installato.
-
Vorrei organizzare una manifestazione musicale a scopo benefico. Devo corrispondere comunque i diritti alla SIAE?
Si: il diritto d’autore è un diritto privato e costituisce il compenso dovuto all’autore per l’utilizzazione delle sue opere.
La beneficenza è un atto di liberalità e, proprio per questo, non può essere un obbligo a carico degli autori delle opere dell’ingegno.
Tuttavia, la legge sul Diritto d'Autore (art.
15 bis L. 633/41), prevede che agli autori spetti un compenso ridotto quando l'utilizzazione delle loro opere avvenga “nella sede dei centri o degli
istituti di assistenza formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché /le esecuzioni o le rappresentazioni
siano/ destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”.
-
Devo rappresentare uno spettacolo di prosa con delle utilizzazioni di brevi composizioni musicali. Devo corrispondere i
diritti per ogni brano eseguito?
Per le "musiche di scena" il diritto d'autore viene calcolato (a prescindere da quanti brani vengono eseguiti) in misura
percentuale sull'incasso realizzato, oppure in misura forfetaria nel caso in cui lo spettacolo sia gratuito. E' prevista, tuttavia,
l'applicazione di una percentuale ridotta se la durata complessiva della musica non supera i 4'.
-
Devo organizzare un concerto con brani di autori
deceduti da più di 70 anni. Devo pagare il diritto d'autore?
No, purché i brani non siano stati composti con la collaborazione di altri coautori ancora tutelati, oppure siano eseguiti
nella versione originale e non in una versione rielaborata da un
compositore ancora tutelato.
-
Per utilizzare il testo di una canzone tutelata
devo corrispondere i diritti d'autore e richiedere qualche permesso?
Se l’utilizzazione consiste nella stampa del testo (in antologie, riviste ecc...) occorre richiedere l’autorizzazione all’editore
o, eventualmente, direttamente all’autore.
Se si vuole utilizzare il testo in forma recitativa, deve essere richiesta la specifica autorizzazione alla SIAE e deve essere
corrisposto il diritto d’autore.