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Fotocopie
e Diritto d'Autore (Reprografia)
Limite del 15%
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Il 15% va calcolato sul numero totale
delle pagine del libro, comprese l’introduzione e la prefazione ed escluse
le eventuali pagine di pubblicità, o sul numero di pagine del testo
dell’opera vera e propria?
Le pagine di introduzione e la prefazione sono parte
integrante del testo, e quindi il 15% va calcolato sul numero totale
delle pagine del libro, esclusa la pubblicità e comprese l’introduzione,
la prefazione, l'indice e la bibliografia.
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Che cosa si deve fare per fotocopiare un intero volume
oltre il limite del 15%?
Si deve ottenere un'autorizzazione
specifica dagli aventi diritto, tramite l'editore. Potrà essere
contattata l'AIDRO
(Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell’ingegno).
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E se viene fotocopiato il 15% al giorno è "formalmente
legale"?
La legge non prevede alcun limite di tempo e la riproduzione
ripetuta, che dia luogo alla fotocopiatura oltre il limite del 15%,
non è consentita.
Concorre nell’illecito la copisteria che sia consapevole
della trasgressione della norma da parte di un utente che si presenti
più volte in copisteria chiedendo ogni volta di copiare meno del 15%.
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Per le riviste raccolte in volume, il limite del
15% fa riferimento all'intero volume che raccolga le annate o ai singoli
fascicoli?
La legge si riferisce al fascicolo di periodico e
non tiene conto dell'eventuale rilegatura in volume che raccolga le
intere annate.
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Come ci si dovrà comportare per le riviste elettroniche
che non hanno tangibilità immediata?
Per le riviste elettroniche valgono i principi generali
previsti dalla legge sul diritto d'autore, che comportano la necessità
di autorizzazione per la riproduzione e la messa a disposizione del
pubblico. Per esse non si applica l’autorizzazione prevista per l’uso
personale entro il limite del 15% del volume o del fascicolo di periodico
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema simile, in quanto
non è lecita la riproduzione da file a carta.
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E’ stato siglato, tra la SIAE, i sindacati degli Autori ed Editori e le Associazioni di categoria dei punti di riproduzione
(copisterie, tabaccherie, cartolerie etc…), un accordo che avrà validità a partire dal 1 gennaio 2006. Cosa prevede?
Il nuovo accordo, che avrà validità dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 prevede, rispetto al precedente, un nuovo sistema
di determinazione dei compensi agli autori ed editori basato sull’acquisto – da parte dei vari punti di riproduzione – di
contromarche fornite dalla SIAE. Le copisterie e ogni altro esercizio dove vengono effettuate fotocopie, applicheranno le
“contromarche” - di vario taglio e colore – sulle pagine riprodotte, prima di consegnarle ai clienti.
- E la compilazione dei registri, prevista nel precedente accordo, ci sarà ancora?
La compilazione dei registri non ci sarà più ed anche i contatti con gli uffici territoriali della SIAE saranno ridotti
al minimo necessario. Il nuovo accordo in materia è stato formulato in modo tale da eliminare adempimenti complicati quali
l’annotazione puntuale sui registri di tutti i testi fotocopiati. I titolari dei punti di riproduzione si recheranno alla
SIAE esclusivamente in occasione del ritiro degli stock di contromarche e l’effettuazione contestuale del pagamento.
Il numero di queste ultime varierà a seconda del numero di apparecchi di riproduzione presenti nell’esercizio.
- Il sistema delle contromarche aumenterà il prezzo delle fotocopie rispetto al precedente accordo scaduto il
31 dicembre 2005?
Assolutamente no. Premesso che il costo della contromarca rappresenta e realizza il compenso per diritto d’autore
a pagina fotocopiata, lo stesso rimane fermo a quello previsto nel vecchio accordo per il 2004 e cioè a 7 centesimi di
euro e inoltre, d’accordo con le associazioni firmatarie della convenzione ed al fine di consentire il più possibile la
regolarizzazione del settore, si è stabilito di fornire ai punti di riproduzione un numero di contromarche superiore in
maniera tale da ridurre il costo effettivo ad appena 4 centesimi di euro per pagina fotocopiata.
- Per il gestore di un punto di riproduzione il sistema della contromarca è l’unico per essere in regola?
Si. La legge delega la SIAE e le associazioni rappresentative degli autori ed editori a stipulare specifici accordi con
le associazioni dei punti riproduzione. Quello che viene stabilito con questi accordi diventa vincolante per tutti gli
operatori e quindi, qualora un copycenter non utilizzi le contromarche e non versi di conseguenza il diritto d’autore,
commetterà un illecito.
- Ma con il nuovo accordo, rimane lo stesso il divieto di fotocopiare un testo oltre il limite del 15% e quello di
poter effettuare copie multiple?
Certamente. La stipula di una nuova convenzione relativa alle fotocopie effettuate
nei punti di riproduzione, non può modificare quanto dettato dalla Legge 248/00 del 18 agosto 2000 che vieta
espressamente la fotocopiatura di un testo oltre il limite del 15% e ne prevede il solo uso personale (escluse quindi
le copie multiple).
Dispense universitarie.
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Alle università
accade spesso che un docente indichi come testo d’esame un libro non
più in stampa o in ristampa, o proprie dispense. Le dispense preparate
dai docenti possono contenere appunti di proprie lezioni, e per queste
non ci dovrebbero essere particolari problemi, mentre altre contengono
parti di vari testi del docente o altrui, riuniti insieme. Di queste
dispense utilizzate per gli esami viene depositata una copia in varie
copisterie per permetterne la fotocopiatura dell’intero testo da parte
degli studenti. Come potranno farlo, dato che le copisterie, in base
alle nuove disposizioni di legge, si rifiuteranno di far fotocopiare
oltre il limite del 15%?
La realizzazione e la conservazione
delle dispense presso le varie copisterie non possono ritenersi legittime,
poiché non sono realizzate "ad uso personale": lo scopo di tale operazione
è infatti quella di rendere disponibili le copie delle opere contenute
nelle dispense ad altre persone (gli studenti).
L’attività di riproduzione deve essere autorizzata dagli aventi diritto o
dall’AIDRO.
- Il titolare del centro copia può essere ritenuto responsabile se parti delle opere inserite nelle dispense superano
il 15% del libro originale da cui sono tratte?
Vedi risposta precedente.
- Il titolare del centro copia dovrà risalire agli autori ed editori
dei testi originali inseriti parzialmente nelle dispense per verificare
se sia o meno rispettato il limite del 15%?
Vedi risposta precedente.
- Il responsabile del centro copia dovrà inserire nel
registro per la dichiarazione delle fotocopie i nomi degli autori
ed editori del testo originale presente nelle dispense? E se non è
possibile risalire alle opere originali?
Vedi risposta precedente.
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Il docente che
prepara la dispensa è da ritenersi responsabile degli eventuali illeciti
nella riproduzione della dispensa?
Vedi risposta precedente.
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E l’operatore
può essere esonerato da questo genere di responsabilità?
Vedi risposta precedente.
Tesi di laurea
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Sono soggette alla legge 248/2000 anche le fotocopie
di opere protette fatte per la preparazione della tesi di laurea di
uno studente?
Sono senz’altro soggette alle disposizioni della
legge le fotocopie dei testi necessari alla preparazione delle tesi
di laurea.
Possono essere fotocopiate le tesi di laurea?
Lo studente, in quanto autore della tesi, può effettuare
liberamente le fotocopie. Se le fotocopie sono invece richieste da
altri, è necessaria l'autorizzazione dell'autore.
Schede a deconto.
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Per le fotocopie
effettuate con macchine fotocopiatrici che funzionano con schede a
deconto, come sarà possibile da parte dei responsabili dei centri
copia controllare che la quantità di fotocopie fatte non superi il
limite del 15 %?
I responsabili dei centri copia dovranno portare
a conoscenza dell'utente l’esistenza del limite del 15% e dovranno
procedere all’applicazione delle contromarche sulle pagine fotocopiate
di opere protette. Dovranno anche prevedere adeguate forme di vigilanza,
soprattutto per costituire un deterrente all’attività illecita.
Rilegatura.
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I titolari delle
copisterie che svolgono anche attività di rilegatura non sono tenuti
a sapere cosa contiene il fascicolo e se anche lo sapessero non potrebbero
essere ritenuti responsabili della illecita fotocopiatura in quanto
non effettuata da loro. Se tuttavia appena fuori il locale lo studente
venisse trovato in possesso dell’intero testo fotocopiato altrove
e soltanto rilegato dalla copisteria in questione, come potrebbero
i titolari delle copisterie provare la loro buona fede, dato che non
sarà possibile dimostrare la provenienza delle fotocopie?
Il detentore del testo da rilegare dovrà fornire prova della legittimità della fotocopia
(ad es. autorizzazione dell'editore o dichiarazione di aver effettuato in biblioteca pubblica
la fotocopiatura di libri rari fuori dai cataloghi editoriali).
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Dovrebbero in questo caso, per non correre rischi,
rifiutare anche la rilegatura?
L’attività di rilegatura può essere realizzata usando
le dovute precauzioni e avendo cura di farsi rilasciare dal cliente
copia della documentazione che attesti che la riproduzione fatta da
un altro centro copia è lecita.
Libri o spartiti di proprietà.
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Nel caso di fotocopiatura
di libro o spartito musicale del cliente è possibile fotocopiarlo
tutto ad uso personale?
No, in quanto il libro può essere fotocopiato solo
nei limiti del 15% anche se è di proprietà del cliente.
Per lo spartito musicale è vietata la fotocopiatura anche solo parziale.
Fotocopie di fotocopie.
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Le fotocopie di
fotocopie sono legali?
Si, entro i limiti previsti dalla legge (15% - uso
personale) e a condizione che le fotocopie da riprodurre riportino l’indicazione
dei dati identificativi dell’opera (titolo, autore, editore ecc.).
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Si possono riprodurre fotocopie da fotocopie anonime,
cioè prive di qualsiasi elemento che permetta di individuare il testo
da cui sono tratte (l’autore, l’editore ecc.) soprattutto per la compilazione
del registro per la dichiarazione delle fotocopie?
No.
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Come ci si deve comportare, per evitare di superare
il limite del 15%, quando sia chiesta la fotocopiatura di fotocopie
e non si conosca il numero delle pagine del libro da cui sono tratte?
Perché sia legittima la riproduzione in fotocopia,
le opere devono essere identificate, cioè deve essere conosciuto anche
il numero delle pagine che le compongono.
Libri editati all'estero.
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Per i libri editati
all’estero (europei ed extraeuropei), sono dovuti i diritti d'autore?
La legge 248/2000 si applica anche in questi casi.
Supporti magnetici.
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Nel caso si memorizzassero
alcuni testi, in particolare quelli più richiesti dagli studenti,
su supporti magnetici (anche a mezzo scanner) per la successiva stampa
che i singoli interessati, sempre nel rispetto del limite del 15%,
dovessero poi richiedere, i testi verrebbero illecitamente riprodotti
dal centro per intero contrariamente alle disposizioni di legge
. Come ci si deve comportare?
La legge sul diritto d'autore non consente la riproduzione
digitale (ad es. da supporto cartaceo a file digitale, ottenuta mediante
scannerizzazione) che deve essere sempre autorizzata dall'editore. Anche
la successiva riproduzione da file a carta non è consentita.
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E se gli operatori aggirassero i divieti scannerizzando
i testi ed inviandoli ai clienti tramite posta elettronica?
Trattandosi di operazione non consentita dalla legge
sul diritto d'autore, questa attività è vietata, e sanzionata in via
penale, amministrativa e civile, a meno che non sia specificamente
autorizzata dall’editore.
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E se vengono scaricati da Internet i testi da cui
trarre poi le fotocopie?
Anche questa attività
deve essere espressamente autorizzata dagli aventi diritto o dall’AIDRO.
Fotocopie di quotidiani e settimanali.
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Sono soggette
alle disposizioni della legge 248/2000 le fotocopie di quotidiani
e di settimanali?
Anche le fotocopie di quotidiani e settimanali sono
soggette all'applicazione della legge: non sono infatti previste esenzioni
al riguardo.
Attività didattica e di consulenza.
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Come deve comportarsi
una società, un’associazione, una fondazione, uno studio associato,
un libero professionista che, con "attività di consulenza" o con "attività
didattica e di formazione" fotocopia libri di carattere scientifico
e consegna queste fotocopie ad altri, oppure chi, per fini didattici
(corsi di aggiornamento professionale, convegni, corsi di formazione
etc.) fotocopia parzialmente o integralmente libri e riviste di carattere
scientifico, ne distribuisce le fotocopie o ne consente la consultazione?
Le previsioni della
legge riguardano la riproduzione per uso personale dei lettori,
e non vi rientrano le attività indicate, che non sono mai libere.
Occorre perciò ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto tramite
l'editore e l’eventuale intervento dell'AIDRO.
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Come deve comportarsi uno studioso, un professionista,
ecc., che, svolgendo "un’attività senza scopo di lucro",
fotocopia ad uso personale all’interno di una struttura privata
(abitazione, studio professionale), parzialmente o integralmente libri
e riviste di carattere scientifico di sua proprietà e che poi
le consegna gratuitamente ad altri?
Se il testo viene fotocopiato nella propria abitazione
ad uso personale, sempre entro i limiti previsti dalla legge, il privato
non deve svolgere alcun adempimento. Egli non può cedere le fotocopie
ad altri, dato che la legge consente la fotocopiatura solo per uso
personale.
Per quel che riguarda
gli studi professionali, l'attività di fotocopiatura deve essere autorizzata
dall’editore o dall’AIDRO.
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Come si devono comportare queste persone per corrispondere
i compensi per diritto d'autore agli autori ed editori delle opere
dell'ingegno riprodotte?
La legge prevede che la riproduzione di opere sia libera solo se effettuata per uso personale. Per i professionisti,
le società, ecc., non essendo in presenza di uso personale, si dovrà chiedere autorizzazione all’editore o
all’AIDRO.
Occorrono eventuali autorizzazioni di carattere generale
per riprodurre in tutto o in parte libri e riviste?
Per riprodurre oltre i limiti previsti dalla legge
(15%) e anche al di sotto di questi limiti, ma per uso non personale,
occorre un'autorizzazione particolare da ottenere dagli aventi diritto
e/o dall’AIDRO.
Se un dottore commercialista (o un avvocato o uno
studioso della materia) raccoglie materiali fotocopiandoli da libri
e riviste di sua proprietà, li riunisce in fascicoli su specifici
argomenti e li invia (gratuitamente o come consulenza professionale)
a professionisti, società, associazioni, ecc., in che modo può pagare
i compensi per diritti d’autore delle opere dell’ingegno riprodotte?
Attraverso un accordo con gli aventi diritto, e cioè
gli editori librari, rappresentati in primo luogo dall'AIDRO.
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Deve inviare il
"campione" (fascicolo) alla SIAE competente indicando il numero
di fascicoli che sono stati formati?
No, vedere risposta precedente.
Esercizi che non fotocopiano i testi.
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Come dovranno
comportarsi gli esercizi commerciali che non svolgono attività di
fotocopiatura dei testi?
Non dovranno compiere alcuna formalità. La loro attività
potrà comunque essere sottoposta alle verifiche e ai controlli previsti
dalla Legge.
Fotocopie di copertine.
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Si possono fotocopiare
le copertine delle video/musicassette, dei CD, dei DVD o supporti
analoghi?
No, in questi casi, la riproduzione deve essere autorizzata
dagli aventi diritto: si dovrà inoltrare la richiesta ai produttori
dei supporti.
Fotocopie per traduzioni.
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A quale normativa sono soggette le case editrici
che commissionano fotocopie di libri interi per tradurli?
Dovendo avere l’autorizzazione per la traduzione,
le case editrici dovrebbero aver precedentemente ottenuto dall'editore
di origine anche l'autorizzazione per la fotocopiatura. Copia di tale
autorizzazione dovrà essere acquisita dalla copisteria.
Fotocopie per ipovedenti.
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Può capitare di
dover effettuare la fotocopiatura di un intero testo, destinato a
persone ipovedenti. Come ci si deve comportare in questo caso?
E' stato sottoscritto un accordo tra Associazione
Italiana Editori (AIE), Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita"
– ONLUS di Monza e Unione Italiana Ciechi – ONLUS di Roma.
Opere protette
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Quali opere sono protette in base alla legge
sul diritto d’autore?
Sono protette, purché abbiano carattere creativo:
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le opere letterarie, scientifiche, didattiche
e religiose;
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le opere drammatiche;
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le opere musicali;
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le opere liriche;
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le opere coreografiche, pantomimiche;
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le opere della scultura, della pittura, dell’arte
del disegno;
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i programmi per elaboratore;
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le elaborazioni di carattere creativo dell’opera
originale;
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le opere fotografiche;
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i disegni e le opere dell’architettura;
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le banche di dati;
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il disegno industriale;
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le opere collettive (riviste e giornali).
La riproduzione tramite fotocopiatura è soggetta
alla legge
248/2000.
La durata della protezione è per tutta la vita dell’autore
e fino al 31 dicembre del 70° anno dopo la sua morte. In caso esistano
più coautori la durata si determina sulla vita del coautore che muore
per ultimo.
Le opere non più protette sono di pubblico dominio
e possono essere riprodotte liberamente. Tuttavia non è lecito ( art.
2598 C.C.: concorrenza sleale) riprodurre la composizione grafica
dell’opera.
Va ricordato, per i libri stranieri tradotti in lingua
italiana, che la durata della tutela deve essere calcolata tenendo
conto che il traduttore è da considerare a pieno titolo tra gli autori
dell’opera tradotta: la durata di protezione delle traduzioni si prolunga
quindi fino a 70 anni dopo la morte del traduttore.
Fotocopie nelle biblioteche.
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Si possono fotocopiare
in biblioteca opere che non sono presenti nella biblioteca stessa?
Ad esempio: posso fotocopiare in biblioteca un libro che ho portato
da casa?
No, in biblioteca possono essere fotocopiate unicamente
le opere presenti nella biblioteca stessa.
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Anche nelle biblioteche vale il limite del 15%?
Il limite del 15% deve essere rispettato in tutti
i casi, salvo che l’opera da fotocopiare, presente nella biblioteca,
sia rara e fuori dai cataloghi editoriali. Per fotocopiare un'intera
opera in commercio, si deve ottenere un'autorizzazione specifica dagli
aventi diritto, tramite l'editore contattando l'AIDRO.
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E’ possibile fare per intero la riproduzione nel
caso di opera rara fuori dai cataloghi?
Si, ma solo in biblioteca pubblica.
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E fuori dalla biblioteca?
No, non e' possibile effettuare fotocopie di opere
rare per intero senza l'autorizzazione degli aventi diritto.
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Come si può stabilire se un’opera è rara e fuori
dai cataloghi editoriali?
Per stabilire se un testo è fuori dai cataloghi editoriali
si può consultare il "Catalogo dei libri in commercio", pubblicato
annualmente dall'Editrice Bibliografica. Tale catalogo raccoglie tutti
i libri disponibili nell'area di lingua italiana e diffusi attraverso
i comuni canali di vendita.
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La legge stabilisce che possano essere fatte
liberamente le fotocopie delle opere presenti nelle biblioteche, unicamente
per i servizi delle biblioteche. Ma che cosa si intende per servizi
di biblioteca?
Per "servizi di biblioteca" si intendono i
servizi propri e interni e non quelli forniti agli utenti.
Questa norma è stata concepita per consentire solo
le copie (di libri o altri supporti) realizzate per essere messe a
disposizione del pubblico e per evitare il deterioramento degli originali.
Scambio di testi.
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Il "document
delivery" si verifica quando una biblioteca è sprovvista del testo
che gli viene richiesto e si rivolge ad un’altra biblioteca che, dietro
richiesta, gliene spedisce una copia. Questa attività, rientra tra
i servizi di biblioteca? In caso negativo, l’intero testo non potrebbe
essere fotocopiato dalla biblioteca che trasferisce il testo richiesto
senza superare il limite del 15%?
Il "document delivery" non rientra nel regime di
licenza previsto dalla legge, in quanto non può considerarsi compreso
nei "servizi della biblioteca".
Privati nelle biblioteche.
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Nelle biblioteche universitarie il servizio di fotocopiatura
viene reso sia direttamente (con proprie macchine e proprio personale)
che da privati che vi operano per convenzione, ma che hanno una posizione
fiscale propria, indipendente da quella dell’ente da cui la biblioteca
dipende.
Dato che il privato rende per convenzione alla biblioteca
un servizio che altrimenti questa dovrebbe gestire in proprio, può
prestare quei servizi, con esonero dal limite del 15% per le opere
fuori catalogo, proprio come se fosse la biblioteca stessa ad agire?
L’operatore privato è tenuto a seguire la normativa
generale in vigore per le copisterie. Gli accordi, in corso di definizione,
potranno indicare gli eventuali usi per i quali risultino compresi nel
sistema adottato per la biblioteca anche i servizi in outsourcing, purché
avvengano all'interno dei locali e con le opere delle biblioteche.
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Il privato che opera per convenzione all’interno
delle biblioteche, dovrà essere trattato come le copisterie esterne
o come le biblioteche?
Anche questo caso sarà definito in base agli accordi
da raggiungere con le biblioteche.
Materiale didattico.
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Il materiale didattico
con autorizzazione a fotocopiare da parte della scuola è soggetto
all'applicazione della legge?
Le autorizzazioni devono essere rilasciate dagli
aventi diritto (autori ed editori) e non da altri soggetti non titolari
del diritto (es. gli insegnanti, la scuola, etc.).
Manuali.
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I manuali di apparecchiature
elettriche (radio, radio ricetrasmittenti, etc.) sono soggetti all'applicazione
della legge?
Se si è in presenza di fogli illustrativi sulle caratteristiche
e il funzionamento dell'apparecchio (normalmente forniti con l'apparecchio
stesso), può considerarsi che si sia al di fuori di un'opera dell'ingegno.
Se si tratta, invece di un manuale che ha tutte le
caratteristiche di un volume, sia pur di formato ridotto, la norma
va applicata; è questo i caso, ad es., di manuali Hoepli, manuali
software, ecc..
Carte geografiche.
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Le carte geografiche
sono soggette all'applicazione della legge?
Se fanno parte di un volume o di un fascicolo di
periodico, possono essere riprodotte nel limite del 15% e previo pagamento
dei diritti.
Non sono liberamente riproducibili se non fanno parte
di un volume o di un periodico.
Termini di protezione.
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Per determinare
i termini di protezione dell'opera, bisogna far riferimento all'autore
o alla data di pubblicazione del volume?
La tutela è garantita all'opera (e non all'edizione
libraria) e il calcolo dei termini di protezione si effettua in base
alla vita dell'autore.
Fotocopie ad uso scolastico.
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La riproduzione
richiesta da insegnanti di poche pagine tratte da un libro in un numero
di copie elevato (uso non personale) per le necessità della propria
classe, quindi non per la successiva vendita, può rientrare in quelle
finalità didattiche che limitano l'esercizio del diritto d'autore?
La riproduzione in più copie di alcune pagine di
un testo non rientra nell’"uso personale"; per rendere lecito questo
uso, finora tollerato, ma non autorizzato dalla legge, si dovrà stipulare
un accordo specifico tra gli editori e il Ministero della Pubblica
Istruzione. Al momento, ogni copia multipla è vietata e le finalità
didattiche che limitano il diritto d'autore sono quelle espressamente
previste dalla legge e dai contenuti delle convenzioni stipulate.
Fotocopie ad uso aziendale.
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Analogo caso si
potrebbe presentare con gli impiegati di un’azienda: è lecita una
richiesta di un numero di copie che esclude l'uso personale, anche
se la destinazione di esse non ha finalità di lucro?
Essendo l'uso aziendale
uso non personale, va richiesta espressa autorizzazione agli aventi
diritto o all’AIDRO.
Fotocopie opere arti figurative.
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Come ci si deve
comportare nel caso in cui vengano riprodotte su poster, stoffa o
altri materiali, attraverso macchinari particolari, opere delle arti
figurative?
In questo caso si deve ottenere l'autorizzazione
a riprodurre, che può essere richiesta, per le opere protette affidate
alla tutela della SIAE, alla Sezione OLAF - Ufficio Arti Figurative.
Il compenso verrà definito caso per caso e non potrà essere assolutamente
commisurato su quello relativo alle fotocopie.
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