Convenzioni Erariali
Convenzione “SIAE- Agenzia delle Entrate”
Convenzione “SIAE-Agenzia delle Entrate”
La Siae collabora, fin dagli anni ’20 del secolo scorso (la prima convenzione venne stipulata il 21 ottobre 1922), con l’Amministrazione finanziaria per
quanto riguarda gli specifici tributi dovuti dagli organizzatori di spettacoli. I contenuti del rapporto sono stati stabiliti con apposite convenzioni, di volta in volta
rinnovate. Gli specifici compiti affidati alla SIAE si sono ovviamente modificati in base alla normativa vigente al momento.
Relativamente al recente passato, la Siae ha svolto infatti compiti di accertamento, liquidazione ed incasso dell’imposta sugli spettacoli e dell’IVA
forfettaria connessa per le attività spettacolistiche svoltesi fino al 31/12/1999 e, in via transitoria, anche dell’imposta sugli intrattenimenti e
dell’IVA forfettaria dovuta per gli apparecchi da divertimento installati nell’anno 2000.
Con l’abrogazione dell’imposta sugli spettacoli, la disciplina del settore introdotta dall’anno 2000 ha poi previsto una diversa classificazione
delle manifestazioni tra spettacoli (indicati nella tabella C, allegata al dpr 633/72) ed intrattenimenti (indicati nella tariffa di cui al dpr 640/72) e un diverso
carico impositivo, prevedendo per le attività di spettacolo l’assoggettamento alla sola IVA e per quelle di intrattenimento l’applicazione,
oltreché dell’IVA, anche della nuova imposta sugli intrattenimenti. Nello stesso tempo è stato stabilito che anche gli organizzatori di spettacoli
e di intrattenimenti versino i tributi direttamente all’Erario mediante il mod. F24, come previsto del resto per gli altri contribuenti.
Pertanto, la successiva convenzione valida per gli anni 2000-2009 - tenendo conto della nuova disciplina fiscale, che, tra l’altro, ha ampliato i poteri ispettivi
della Siae attribuendo ad essa quelli previsti dall’art. 52 del decreto IVA (dpr 633/72)- ha affidato alla Siae soprattutto il compito di reperire elementi utili
per l’accertamento delle imposte e per la repressione delle relative violazioni, mediante l’acquisizione del volume dei corrispettivi degli organizzatori e
l’attività ispettiva sullo svolgimento delle manifestazioni e dei relativi adempimenti.
In data 15 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate (operante dal 2001 a seguito della riforma dell’Amministrazione finanziaria) e la Siae hanno, da ultimo,
rinnovato il rapporto convenzionale per il periodo 1/1/2010-31/12/2019, con durata quindi decennale.
L’attuale convenzione, sulla base delle
previsioni normative stabilite dal dpr 633/72, art. 74 quater, c. 6, e rimaste immutate, affida alla Siae gli stessi principali compiti della precedente convenzione,
definendoli però in modo analitico e puntuale ed ampliandone il contenuto.
In sintesi, i compiti della Siae sono i seguenti:
- attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi acquisiti dagli organizzatori di attività di spettacolo e di
intrattenimento, nonché dai soggetti che, a prescindere dal tipo di attività svolta, si avvalgono del regime della L. 398/91;
- attività di vigilanza, controllo - sulla base della programmazione annuale condivisa con l’Agenzia delle Entrate e degli specifici indirizzi e
criteri forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria - e di constatazione delle violazioni nei confronti di tali contribuenti; l’attività ispettiva
può avere sia natura contestuale - cioè riguardare le modalità di svolgimento delle manifestazioni, compresa l’emissione, la vendita,
la prevendita dei titoli di’ingresso, nonché le modalità di effettuazione delle altre prestazioni fornite dagli organizzatori -, sia natura
documentale mediante esame dei registri contabili;
- attività di verifica sulla sussistenza dei presupposti per la fruizione da parte degli esercenti cinematografici del credito d’imposta ex dlgs
26/2/1999, n. 60;
- attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori
fiscali ex dm 13/7/2000 e successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23/7/2001 e del 22/10/2002;
- attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai contribuenti;
- rendicontazione all’Agenzia delle Entrate dei dati derivanti dall’attività di acquisizione del volume dei corrispettivi,
dall’attività ispettiva, nonché dall’attività inerente le biglietterie automatizzate e i misuratori fiscali.
La volontà dell’Amministrazione finanziaria di continuare ad avvalersi dell’operato della Siae, confermando un rapporto consolidato nel tempo,
evidenzia l’efficacia sia del presidio che la capillare struttura organizzativa della Siae è in grado di fornire sul territorio, sia la validità
dei sistemi informatici con i quali la stessa Siae mette a disposizione dell’Agenzia le risultanze della propria attività.
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