La dichiarazione dellopera tramite lapposito bollettino
fornito dalla Direzione Generale e dalle Sedi
Regionali della Società
è obbligatoria per le opere assimilate alle opere cinematografiche (film
TV, serie e miniserie televisiva, telefilm, documentari televisivi e film
inchiesta, serie o singoli cartoni animati, telenovelas o soap operas
ecc.).
Il bollettino compilato deve pervenire, firmato, alla
Direzione Generale, Sezione Cinema Viale della Letteratura n. 30 (EUR)
00144 Roma consegnandolo direttamente o spedendolo per posta.
La dichiarazione dellopera tramite il bollettino
serve a individuare, sotto la responsabilità dei dichiaranti, tutti i
coautori dellopera i cui contributi siano rilevanti per la suddivisione
dei compensi spettanti agli aventi diritto.
Per la dichiarazione di nuove opere, gli autori possono
concordare un particolare piano di riparto dei proventi per lopera
(art. 2 della delibera
commissariale n. 21 del 15 novembre 1999
).
Per tutte le opere già realizzate e/o utilizzate in
una fase antecedente alla definizione di questa normativa, la suddivisione
del compenso fra i coautori deve basarsi, come per le opere
cinematografiche, sul piano di riparto generale dei proventi (art. 3 della
delibera).
Per le opere cinematografiche iscritte nel Pubblico
Registro Cinematografico non è richiesta la presentazione del bollettino.
La dichiarazione dellopera è invece obbligatoria,
sia per le opere cinematografiche che per quelle assimilate, per il
contributo delladattatore della versione in lingua italiana.
Nel bollettino è riservato un apposito spazio anche
agli adattatori della versione italiana dei dialoghi di film
originariamente in lingua straniera.