Autore di opere letterarie
I diritti amministrati dalla SIAE riguardano la lettura o recitazione in
pubblico, la diffusione a mezzo radio, televisione e procedimenti analoghi (compresa
la registrazione per la diffusione), la comunicazione pubblica a mezzo di apparecchi
radio o telericeventi, la riproduzione su supporto meccanico, ottico o analogo,
la riproduzione e diffusione su reti telematiche, la riproduzione per uso personale
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
L’autore, che chiede la tutela della SIAE per opere di competenza della Sezione
OLAF con la qualifica di:
Autore di opere letterarie
dovrà presentare:
-
se cittadino dell’Unione Europea: la domanda di associazione oppure la domanda di mandato nel caso non desideri associarsi;
per i minori la domanda di associazione deve contenere anche i dati anagrafici,
il codice fiscale e la firma di chi esercita la patria potestà. I minori possono
optare per il mandato gratuito, che prevede il pagamento di soli € 29,24 per
l’imposta di bollo. Questa forma di adesione termina al 31 dicembre dell’anno in
cui avviene il compimento della maggiore età. Anche gli autori minorenni già associati
possono optare per il mandato gratuito alle stesse condizioni.
Se cittadino non appartenente all’Unione Europea: la domanda di mandato;
per i minori la domanda deve contenere anche i dati anagrafici, il codice fiscale
e la firma di chi esercita la potestà;
-
il consenso
per il trattamento dei dati personali;
-
la documentazione che provi l’avvenuta pubblicazione a stampa o l’utilizzazione
pubblica di almeno un’opera (letteraria, scientifica, etc). o parti di essa.
Per comprovare quanto sopra è sufficiente allegare alla domanda la fotocopia di
un contratto di edizione oppure la fotocopia della copertina e del frontespizio
del libro, ovvero idonea documentazione che attesti l’avvenuta utilizzazione pubblica
dell’opera in una delle seguenti forme fruitive amministrate dalla Siae Sezione
OLAF:
- lettura/recitazione in pubblico;
- diffusione radiofonica/televisiva;
- diffusione via web;
- riproduzione meccanica.
Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità.
Qualora all’opera siano interessati più aventi diritto (per es. editore, traduttore,
coautore) è necessario anche il deposito del bollettino di dichiarazione mod. 344/DL;
Solo per le opere create su commissione destinate alla diffusione radiofonica o
televisiva è necessario, depositare copia del contratto di commissione e il bollettino
di dichiarazione mod. 344/RF-TV;
Attenzione: il deposito dell’opera letteraria non è mai richiesto
-
la ricevuta dei versamenti previsti
versamenti per i cittadini dell’Unione Europea che decidano
di associarsi
versamenti per i cittadini dell’Unione Europea che decidano di conferire
mandato di tutela
versamenti per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea
-
la comunicazione delle modalità di pagamento;
-
la fotocopia di un documento di identità non scaduto da cui risultino chiaramente
i dati anagrafici e la cittadinanza. Se l’autore intende affidare alla SIAE anche
la vigilanza sull’esecuzione dei contratti di edizione da lui stipulati,
oltre alla documentazione sopra richiesta, dovrà presentare:
- il bollettino
di dichiarazione mod. 344/DE per l’affidamento in tutela del contratto editoriale
di almeno un’opera;
- la copia del contratto di edizione per la pubblicazione di opere letterarie o scientifiche
che si intende affidare alla tutela della SIAE;
- un esemplare stampato dell’opera recante il contrassegno SIAE (bollino)
Possono essere accettati in tutela solo i contratti operanti alla data della domanda,
che siano conformi alle previsioni degli articoli 118 e seguenti della legge 22
aprile 1941 n° 633 e cioè che:riconoscano all’autore un compenso in percentuale
sulle vendite, escludano l’autore dalla partecipazione alle spese per la pubblicazione,
prevedano il contrassegno SIAE sugli esemplari pubblicati e messi in commercio.
Estensione di tutela
L’autore che sia già associato può ottenere la tutela anche per altre qualifiche,
presentando apposita domanda di estensione di tutela e adempiendo alle formalità
previste per la qualifica che desidera conseguire Per l’estensione non è richiesto
alcun pagamento aggiuntivo.
Il mandante che desideri la tutela anche per altre qualifiche dovrà inviare la
domanda di mandato e adempiere alle formalità previste per la qualifica
richiesta.
Pseudonimo
L’uso dello pseudonimo deve essere preventivamente riconosciuto dalla SIAE e può
essere concesso soltanto a chi abbia già perfezionato la pratica di associazione.
L’istruttoria della pratica di riconoscimento dello pseudonimo è subordinata al
versamento di € 118,32, IVA 20% compresa, per
diritti amministrativi ed alla presentazione dell’apposito
modulo di domanda debitamente compilato e firmato.
Nome d’arte
La comunicazione dell’uso del nome d’arte, notoriamente conosciuto come equivalente
al nome vero, può essere inoltrata alla SIAE soltanto da chi abbia già perfezionato
la pratica di associazione.
Per effettuare la pratica di riconoscimento del nome d’arte è necessario versare
€ 59,16, IVA 20% compresa, per diritti amministrativi, presentare apposito
modulo di domanda debitamente compilato e firmato ed inviare la documentazione
idonea ad accertare l’acquisita notorietà al pubblico del nome d’arte.
Riepilogo dei Documenti disponibili sul sito
Domanda di associazione
Domanda
di mandato
Domanda di estensione di tutela
Consenso
per il trattamento dei dati personali
Bollettino
di dichiarazione mod. 344/RF-TV
Bollettino
di dichiarazione mod. 344/DL
Bollettino
di dichiarazione mod. 344/DE
Dichiarazione di responsabilità
Modalità di pagamento
Domanda di pseudonimo
Comunicazione di nome d’arte
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio
Autori del Servizio Associati e Mandanti
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