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Autore di opere delle arti visive
(pittura, scultura, fotografia ecc)
I diritti amministrati dalla SIAE riguardano la riproduzione realizzata con
qualsiasi procedimento tecnico, su qualsiasi tipo di supporto, l’ utilizzazione
pubblica della riproduzione, la diffusione a mezzo televisione o strumento
analogo e su reti telematiche (Internet).
L’autore che chiede la tutela della SIAE per opere di competenza della Sezione
OLAF con la qualifica di:
Autore delle opere delle arti visive
dovrà presentare:
-
se cittadino dell’Unione Europea: la
domanda di associazione oppure la
domanda di mandato nel caso non desideri associarsi;
per i minori
la domanda di associazione
deve contenere anche i dati anagrafici, il codice fiscale e la firma di chi esercita la patria potestà. I minori possono optare per il
mandato gratuito, che prevede il pagamento di soli
€ 29,24 per l’imposta di bollo. Questa forma di adesione termina al 31 dicembre dell’anno in cui avviene il compimento della maggiore età.
Anche gli autori minorenni già associati possono optare per il mandato gratuito alle stesse condizioni.
Se cittadino non appartenente all’Unione Europea: la
domanda di mandato; per i minori la domanda deve contenere anche i dati
anagrafici, il codice fiscale e la firma di chi esercita la potestà;
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il consenso
per il trattamento dei dati personali;
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la ricevuta dei versamenti previsti;
versamenti per i cittadini dell’Unione Europea che decidano di
associarsi;
versamenti per i cittadini dell’Unione Europea che decidano di
conferire mandato di tutela;
versamenti per i cittadini non appartenenti all’Unione
Europea;
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la comunicazione delle modalità
di pagamento;
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la fotocopia di un documento di identità non scaduto da cui risultino chiaramente i dati anagrafici e la cittadinanza.
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Ai fini dell’accettazione della richiesta di associazione, è necessario che sia presentata, per almeno un’opera, idonea
documentazione che provi la vendita, l’avvenuta pubblicazione su volumi, cataloghi, riviste ecc., o l’utilizzazione pubblica nel’ambito
di mostre, siti internet ecc. Tale documentazione può essere sostituita da una
dichiarazione di responsabilità
Attenzione: ai fini dell’associazione non è richiesto il deposito dell’opera.
Estensione di tutela
L’autore che sia già associato può ottenere la tutela anche per altre qualifiche, presentando apposita
domanda di estensione
di tutela e adempiendo alle formalità previste per la qualifica che desidera conseguire.
Per l’estensione non è richiesto alcun pagamento aggiuntivo.
Il mandante che desideri la tutela anche per altre qualifiche dovrà inviare la
domanda di mandato
e adempiere alle formalità previste per la qualifica richiesta.
Pseudonimo
L’uso dello pseudonimo deve essere preventivamente riconosciuto dalla SIAE e può essere concesso soltanto
a chi abbia già perfezionato la pratica di associazione.
L’istruttoria della pratica di riconoscimento dello pseudonimo è subordinata al versamento di € 118,32, IVA 20%
compresa, per diritti amministrativi ed alla presentazione
dell’apposito modulo di domanda
debitamente compilato e firmato.
Nome d’arte
La comunicazione dell’uso del nome d’arte, notoriamente conosciuto come equivalente al nome vero, può
essere inoltrata alla SIAE soltanto da chi abbia già perfezionato la pratica di associazione.
Per effettuare la pratica di riconoscimento del nome d’arte è necessario versare € 59,16, IVA 20% compresa,
per diritti amministrativi, presentare
apposito modulo di domanda
debitamente compilato e firmato ed inviare la documentazione idonea ad accertare l’acquisita notorietà al pubblico
del nome d’arte.
Riepilogo dei documenti disponibili sul sito
Domanda
di associazione
Domanda
di mandato
Domanda
di estensione di tutela
Consenso
per il trattamento dei dati personali
Modalità di pagamento
Dichiarazione di responsabilità
Domanda di pseudonimo
Comunicazione di nome d’arte
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi
all’Ufficio Autori del Servizio Associati e Mandanti.
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